Corte costituzionale

Sentenza n. 153/1986

Corte cost., sent. 27 giugno 1986, n. 153

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
153/1986
Data di deposito
27 giugno 1986
Data di decisione
24 giugno 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:153

Norme oggetto del giudizio

  • circolare del ministero beni culturali e ambientale n. 8 del 31 agosto 1985

Massime

Massima n. 12424

L'impugnazione per conflitto di attribuzione (art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87) puo' ben essere proposta contro l'interpretazione o l'applicazione, che si assumono invasive, di una legge non ritenuta invasiva se rettamente interpretata ed applicata, e pertanto non impugnata dalla Regione ex art. 2 legge cost. 9 febbraio 1948, n. 1.

Massima n. 12425

Ricorre l'attualita' del conflitto tra Stato e Regioni quando l'atto impugnato consista in una chiara manifestazione di volonta' dell'autorita' emittente in ordine all'affermazione della propria competenza relativa a date attivita' o atti: dei quali e' irrilevante il carattere meramente eventuale, giacche' l'impugnazione non si rivolge contro essi, ma contro la manifestazione della volonta' di compierli in base all'affermata competenza.

Massima n. 12426

E' inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla Regione Lombardia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 31 agosto 1985, n. 8, nella parte concernente l'operativita', per le opere pubbliche, dei vincoli di inedificabilita' di cui all'art. 1-ter, d.l. n. 312 del 1985, aggiunto dalla legge di conversione n. 431 stesso anno. L'atto impugnato e', infatti, inidoneo, in parte qua, a dar luogo a conflitto, non essendo interpretabile ne' applicabile nel senso (in riferimento al quale la Regione ne denuncia l'invasivita') di manifestare univocamente la volonta' dello Stato di limitare la portata dei vincoli di salvaguardia sottraendo ai medesimi le opere pubbliche.

Massima n. 12427

Le competenze meramente delegate alla Regione non sono, in linea di principio, difendibili col rimedio del conflitto di sttribuzione e, in particolare, non lo sono le attribuzioni - in materia paesistica - delegate con l'art. 82 d.P.R. 616/1977 (delle quali la ricorrente lamenta la lesione), in quanto caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti. Ne' la legge n. 431 del 1985, ridisciplinando e integrando, in sede di conversione del d.l. n. 312 del 1985, il contenuto dell'art. 82, ha alterato la configurazione della delega da esso operata. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato nei confronti dello Stato dalla Regione Lombardia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 31 agosto 1985, n. 8, nella parte concernente la competenza - che la circolare riconoscerebbe propria dell'anzidetto Ministero, anche prima del decorso del termine concesso alla Regione per pronunciarsi in merito - ad autorizzare, nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, le opere da eseguirsi da parte delle amministrazioni statali). - S. nn. 359/1985 e 97/1977.

Massima n. 12428

Il particolare rilievo che, nell'ambito della nuova tutela del valore estetico-culturale introdotta dalla l. n. 431, assume la proiezione (dinamica) di tale valore in campo urbanistico e l'esigenza di pronta e piena realizzazione della tutela stessa, giustificano l'attribuzione allo Stato (in aggiunta ai poteri inibitori connessi al vincolo paesistico) di poteri surrogatori comprensivi, per quel che riguarda il territorio relativo alle zone protette, dell'adozione di piani paesistici in luogo della Regione rimasta inerte, ovvero di altri interventi, anch'essi limitati alla specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali. Spetta allo Stato - in caso di mancata redazione da parte delle Regioni, entro il 31 dicembre 1986, dei piani di cui all'art. 1-bis, comma primo, d.l. 27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1985, n. 431 - provvedere, sollecitate e sentite le Regioni stesse, ad adottare, in ordine al territorio relativo alle zone protette ex comma quinto, art. 82, d.P.R. n. 616 del 1977 (aggiunto dall'art. 1 del d.l. n. 312, come convertito dalla legge n. 431), i piani paesistici o gli altri interventi previsti dal comma secondo del precitato art. 1-bis; e sono, percio', infondate le doglianze delle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Molise e Puglia, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 31 agosto 1985, n. 8, nella parte in cui afferma che, in caso di inerzia delle Regioni, l'anzidetto Ministero provvede alla formazione dei piani paesistici. - S. n. 151/1986.

Massima n. 12429

Spetta in via esclusiva alla Regione, successivamente all'entrata in vigore della l. n. 431 del 1985, individuare le aree, assistite da protezione paesistica, su cui imporre vincoli di inedificabilita'; restando precluso allo Stato, dalla detta data, analogo potere di imposizione, anche mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di provvedimenti amministrativi adottati anteriormente (ex art. 2, d.m. 21 settembre 1984). Cio' in quanto, come gia' affermato, l'art. 1-ter del d.l. n. 312 del 1985, aggiunto dalla legge di conversione n. 431 stesso anno, ha introdotto, per la costituzione dei vincoli di salvaguardia gia' previsti dal c.d. decreto-Galasso, un nuovo procedimento affidato alle Regioni; mentre, con l'art. 1-quinquies, d.l. cit., e' stato operato il recupero dei soli vincoli - posti dai provvedimenti emanati in attuazione del cennato d.m. - gia' operanti (per l'avvenuta pubblicazione dei relativi atti) al momento di entrata in vigore della l. n. 431, cit.. - S. n. 358/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara - in relazione ai conflitti di attribuzione sollevati rispettivamente dalla Regione Lombardia (R.C. n. 7/1986), dalla Regione Emilia-Romagna (R.C. n. 9/1986), dalla Regione Toscana (R.C. n. 10/1986), dalla Regione Umbria (R.C. n. 11/1986), dalla Regione Molise (R.C. n. 12/1986), e dalla Regione Puglia (R.C. n. 13/1986), con ricorsi notificati tutti il 9 gennaio 1986, nei confronti dello Stato, avverso la circolare del Ministero dei beni culturali e ambientali 31 agosto 1985, n. 8, nella parte concernente la formazione dei piani di cui all'art. 1-bis, comma primo, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla l. 8 agosto 1985, n. 431 - che spetta allo Stato, in caso di mancata redazione dei medesimi entro il 31 dicembre 1986 da parte delle Regioni, provvedere, sollecitate e sentite le Regioni stesse, all'adozione, in ordine al territorio di cui all'art. 82, comma quinto, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, quale sostituito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dei piani paesistici o degli altri interventi previsti dall'art. 1-bis, come sopra indicato, comma secondo;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato con il ricorso della Regione Lombardia (R.C. n. 7/1986) avverso la circolare ministeriale suindicata, nella parte concernente la competenza a provvedere in tema di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ai sensi dell'art. 82, comma decimo, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'art. 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, quale sostituito dall'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato con il ricorso della Regione Lombardia (R.C. n. 7/1986) avverso la circolare ministeriale suindicata, nella parte concernente la competenza in tema di vincoli di inedificabilità ai sensi dell'art. 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, aggiunto dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, relativamente alle opere pubbliche;

dichiara, in relazione al conflitto di attribuzione sollevato col ricorso della Regione Lombardia (R.C. n. 7/1986) avverso la circolare suindicata, nella parte concernente la competenza in tema di vincoli di inedificabilità ai sensi degli artt. 1 - ter e 1-quinquies del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, aggiunti dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, che spetta in via esclusiva alla Regione individuare aree coperte dai detti vincoli di inedificabilità successivamente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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