Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1986
Corte cost., sent. 24 aprile 1986, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1986
- Data di deposito
- 24 aprile 1986
- Data di decisione
- 23 aprile 1986
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:114
Norme oggetto del giudizio
- determinazione della Corte dei conti - sez. enti n. 1828 del 13 luglio 1985
- determinazione della Corte dei conti - sez. enti n. 1827 del 9 luglio 1985
Parametri
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 1° luglio 1977
Massime
Massima n. 9126
In forza delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana emanate con d.P.R. n. 683 del 1977 (v., in particolare, l'art. 5, prima parte), le funzioni concernenti l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) (comprese quelle di vigilanza e di tutela) sono state trasferite nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa attribuita alla Regione in materia di opere pubbliche (v. anche la l. reg. 14 settembre 1979, n. 29, che ha ridisciplinato le strutture dell'E.A.S. e i relativi controlli). Pertanto, non trovando giustificazioni attuali, sul piano costituzionale, la sovrapposizione del controllo della Corte dei conti al controllo regionale, non spetta allo Stato sottoporre l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; e, di conseguenza, vanno annullate le determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate al riguardo dalla Corte dei conti - sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti - cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nell'adunanza del 9-13 luglio 1985.
Massima n. 9128
La contribuzione "in via ordinaria" da parte dello Stato, generalmente prevista, riguardo alla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti, dall'art. 100, comma secondo, della Costituzione, e specificatamente regolata dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, presuppone che lo Stato "contribuisca" tuttora. - S. n. 35/1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spetta allo Stato sottoporre l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; e, di conseguenza, annulla le determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate dalla Corte dei conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza del 9/13 luglio 1985.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze