Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1986

Corte cost., sent. 24 aprile 1986, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1986
Data di deposito
24 aprile 1986
Data di decisione
23 aprile 1986
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Livio Paladin
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:114

Norme oggetto del giudizio

  • determinazione della Corte dei conti - sez. enti n. 1828 del 13 luglio 1985
  • determinazione della Corte dei conti - sez. enti n. 1827 del 9 luglio 1985

Parametri

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 683 del 1° luglio 1977

Massime

Massima n. 9126

In forza delle nuove norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana emanate con d.P.R. n. 683 del 1977 (v., in particolare, l'art. 5, prima parte), le funzioni concernenti l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) (comprese quelle di vigilanza e di tutela) sono state trasferite nell'ambito della competenza legislativa ed amministrativa attribuita alla Regione in materia di opere pubbliche (v. anche la l. reg. 14 settembre 1979, n. 29, che ha ridisciplinato le strutture dell'E.A.S. e i relativi controlli). Pertanto, non trovando giustificazioni attuali, sul piano costituzionale, la sovrapposizione del controllo della Corte dei conti al controllo regionale, non spetta allo Stato sottoporre l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; e, di conseguenza, vanno annullate le determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate al riguardo dalla Corte dei conti - sezione di controllo sulla gestione finanziaria degli enti - cui lo Stato contribuisce in via ordinaria nell'adunanza del 9-13 luglio 1985.

Massima n. 9128

La contribuzione "in via ordinaria" da parte dello Stato, generalmente prevista, riguardo alla partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti, dall'art. 100, comma secondo, della Costituzione, e specificatamente regolata dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, presuppone che lo Stato "contribuisca" tuttora. - S. n. 35/1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara che non spetta allo Stato sottoporre l'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259; e, di conseguenza, annulla le determinazioni nn. 1827 e 1828, adottate dalla Corte dei conti - Sezione del controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, nell'adunanza del 9/13 luglio 1985.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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