Corte costituzionale
Sentenza n. 101/1986
Corte cost., sent. 22 aprile 1986, n. 101
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 101/1986
- Data di deposito
- 22 aprile 1986
- Data di decisione
- 16 aprile 1986
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:101
Norme oggetto del giudizio
- art.unico, delibera legislativa Regione Sardegna del 21 giugno 1985
Parametri
- art. 3, statuto regione Sardegna
Massime
Massima n. 12345
Non difetta la prescritta corrispondenza tra i motivi del rinvio, da parte del Governo, di una legge al Consiglio regionale e il motivo del ricorso successivamente proposto avanti alla Corte, quando, nell'atto di rinvio, pur senza espresso e puntuale riferimento alla norma costituzionale (nella specie, l'art. 3 della legge costituzionale n. 3 del 1948 - Statuto speciale per la Sardegna) che si assume violata, sia indicata con sufficiente chiarezza la medesima censura d'illegittimita' costituzionale fatta in seguito valere nel giudizio principale innanzi alla Corte.
Massima n. 12346
L'articolo unico del disegno di legge della Regione Sardegna approvato il 23 aprile 1985 e riapprovato il 21 giugno 1985, individua, al primo comma, le assunzioni cui - in sede di interpretazione autentica - il legislatore regionale fa riferimento, col disporre la salvezza di quelle deliberate dall'Amministrazione regionale antecedentemente all'entrata in vigore della legge n. 268 del 1974 e relative al personale dell'Ufficio di assistenza tecnica e sociale regionale e della Segreteria tecnica del Comitato di coordinamento. A tale comma fa richiamo il successivo, in tal modo ponendo - ad integrazione del precedente disposto - la clausola di salvezza dei regolamenti (evidentemente, i dd.P.G.R. nn. 47 e 48 del 1968, e successive loro modifiche) e provvedimenti adottati dall'Amministrazione regionale in ordine allo stato giuridico e al trattamento economico del personale degli Uffici anzidetti la cui assunzione era stata deliberata prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 268. Sotto ogni profilo, dunque, le previsioni della norma impugnata risultano chiaramente determinate, il che basta ad escludere la fondatezza del ricorso proposto dallo Stato, senza che debba esaminarsi il problema se la certezza del diritto - invocata ai sensi dell'art. 3 dello Statuto speciale - si configuri come principio vincolante per il legislatore regionale. (Infondatezza, in riferimento all'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico del disegno di legge regionale approvata il 23 aprile 1985 e riapprovata il 21 giugno 1985, sollevata sotto il profilo che esso farebbe salvi non meglio individuati regolamenti e provvedimenti gia' adottati dando forza di legge a situazioni non chiaramente definite).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Sardegna approvata il 23 aprile 1985 e riapprovata il 21 giugno 1985 ("Interpretazione autentica degli artt. 15 e 31 della legge regionale 1 agosto 1975, n. 33"), in riferimento all'art. 3 dello Statuto speciale della Regione Sardegna, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PEPGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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