Corte costituzionale
Ordinanza n. 95/1986
Corte cost., ord. 14 aprile 1986, n. 95
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 95/1986
- Data di deposito
- 14 aprile 1986
- Data di decisione
- 9 aprile 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:95
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1° giugno 1979
Parametri
- art. 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 65, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 5, n.1, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
Massime
Massima n. 12341
E' manifestamente inammissibile, per difetto di forza di legge dell'atto impugnato, la questione di legittimita' costituzionale del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 (Disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali) - art. 1 della allegata ipotesi di accordo - sollevata con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige - in giudizio di legittimita' costituzionale in via principale - per contrasto con gli artt. 4, 5, n. 1, e 65 del relativo Statuto speciale, sotto il profilo che la disposizione, estendendo al personale dipendente dai Comuni del Trentino-Alto Adige "la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti locali", invaderebbe la sfera di attribuzioni spettanti alla Regione in tema di "ordinamento dei comuni" stessi, tanto piu' che la competenza al riguardo, e' stata gia' esercitata, da parte regionale, mediante la legge 11 dicembre 1975, n. 11, recante disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti in argomento. La Corte infatti ha gia' esclusa la configurabilita' del censurato provvedimento come legge delegata. - S. n. 100/1980.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 1 giugno 1979, n. 191 (art. 1 della allegata ipotesi di accordo), sollevata dalla Regione Trentino-Alto Adige, con il ricorso in epigrafe indicato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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