Corte costituzionale
Ordinanza n. 71/1986
Corte cost., ord. 26 marzo 1986, n. 71
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 71/1986
- Data di deposito
- 26 marzo 1986
- Data di decisione
- 19 marzo 1986
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Corasaniti
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:71
Norme oggetto del giudizio
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 18 maggio 1982
Parametri
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 958 del 26 giugno 1965
Massime
Massima n. 12311
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 19 marzo 1982 e riapporvata il 18 maggio 1982 (Norma integrativa in materia di forestazione), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri - in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ed all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile della Regione) - in quanto estende l'ambito di applicazione della precedente legge della stessa Regione 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione, a tutto il territorio regionale e, quindi, a tutti i beni forestali in esso esistenti, compresi i beni appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali, esclusi dal trasferimento alla Regione (art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 958 del 1965 sopracitato). Infatti, il ricorso e' stato depositato oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, ed all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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