Corte costituzionale

Ordinanza n. 71/1986

Corte cost., ord. 26 marzo 1986, n. 71

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
71/1986
Data di deposito
26 marzo 1986
Data di decisione
19 marzo 1986
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:71

Norme oggetto del giudizio

  • legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 18 maggio 1982

Parametri

  • art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 1, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 958 del 26 giugno 1965

Massime

Massima n. 12311

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia, approvata il 19 marzo 1982 e riapporvata il 18 maggio 1982 (Norma integrativa in materia di forestazione), impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri - in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), ed all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di patrimonio indisponibile della Regione) - in quanto estende l'ambito di applicazione della precedente legge della stessa Regione 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione, a tutto il territorio regionale e, quindi, a tutti i beni forestali in esso esistenti, compresi i beni appartenenti all'Azienda patrimoni riuniti ex economali, esclusi dal trasferimento alla Regione (art. 1, comma secondo, d.P.R. n. 958 del 1965 sopracitato). Infatti, il ricorso e' stato depositato oltre il termine di dieci giorni fissato dall'art. 31, comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia approvata il 19 marzo 1982 e riapprovata il 18 maggio 1982, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'art. 4 della legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1, ed all'art. 1, comma secondo, del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 958.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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