Corte costituzionale
Ordinanza n. 51/1986
Corte cost., ord. 12 marzo 1986, n. 51
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 51/1986
- Data di deposito
- 12 marzo 1986
- Data di decisione
- 7 marzo 1986
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ettore Gallo
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:51
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza o provvedimento del pretore del 6 dicembre 1984
- ordinanza o provvedimento del pretore del 12 novembre 1984
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 12293
E' ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, in relazione ai provvedimenti ex art. 700 c.p.c., emessi il 12 novembre e il 6 dicembre 1984, concernenti l'autorizzazione all'abbattimento di alberi di alto fusto - per la realizzazione di un raccordo sciabile - nella zona, soggetta a vincolo idrogeologico e paesaggistico, dell'Abetone. E' ormai pacifico, infatti, per costante riconoscimento della Corte, che i singoli organi giurisdizionali sono da considerarsi legittimati ad essere parti in conflitti di attribuzione, ed altrettanto deve dirsi del Presidente del Consiglio dei ministri, che agisca in conformita' a delibera del Consiglio stesso; mentre, quanto all'aspetto oggettivo, il sollevato conflitto attiene sicuramente alla delimitazione della sfera di attribuzioni determinata, per ciascun potere, da norme costituzionali, giacche' si assume dal Presidente del Consiglio che l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela della pubblica incolumita' - tali dovendo, secondo il ricorrente, considerarsi, in base alla loro motivazione le contestate decisioni pretorili (in quanto intese ad evitare pericoli per gli sciatori) - non spetti al potere giudiziario, ma a quello esecutivo (tanto piu' quando - come anche si sostiene - attraverso pronunce autorizzative di attivita' sottoposte a controlli amministrativi, si pongano nel nulla i dinieghi amministrativi emessi a tutela del patrimonio forestale ed idrogeologico, invadendo altresi' attribuzioni che pur delegate o trasferite alla Regione, sono caratterizzate dalla conservazione allo Stato di poteri concorrenti). Sussistono, pertanto, i requisiti di cui all'art. 37, legge n. 87 cit. per riconoscere ammissibile il sollevato conflitto, impregiudicata restando la facolta' delle parti di proporre, anche su questo punto, nell'ulteriore corso del giudizio, istanze ed eccezioni. - S. n. 231/1975; O. nn. 132 e 98/1981, 123/1979 e 49/1977.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità ed il merito del ricorso,
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Pistoia, Così come indicato in epigrafe.
Dispone:
a) - che la Cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;
b) - che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza sieno notificati al Pretore di Pistoia entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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