Corte costituzionale
Ordinanza n. 44/1986
Corte cost., ord. 3 marzo 1986, n. 44
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 44/1986
- Data di deposito
- 3 marzo 1986
- Data di decisione
- 26 febbraio 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:44
Norme oggetto del giudizio
- relazione del ministero di grazia e giustizia del 6 maggio 1981
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 11943
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal giudice delegato presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma a seguito di una relazione degli organi ispettivi del Ministero di grazia e giustizia contenente rilievi circa i criteri adottati dai giudici della Sezione con riguardo alla retribuzione del lavoro straordinario svolto dai cancellieri e al loro intervento nella redazione degli inventari nei concordati preventivi. Il conflitto e' stato infatti sollevato assumendosi l'indebita interferenza del Ministero nelle attribuzioni ad esso giudice riservate, in quanto l'anzidetta relazione sarebbe stata fatta propria dal Ministro; ma l'avere tale organo - che, secondo il ricorrente, sarebbe legittimato passivo come parte nel prospettato conflitto - inviato la relazione al Consiglio Superiore della Magistratura e al Presidente del Tribunale di Roma, o disposto nuova ispezione in vista di ulteriori, e soltanto eventuali, suoi provvedimenti, costituisce un adempimento procedurale nel corso dell'attivita' ispettiva, che non concreta, nemmeno in via preparatoria, gli estremi di alcun atto idoneo a ledere la invocata sfera del potere giurisdizionale o ad interferire altrimenti nel relativo esercizio. Difetta, in conseguenza, il possibile oggetto della controversia instaurata innanzi alla Corte (art. 37 l. n. 87 del 1953).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 febbraio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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