Corte costituzionale

Ordinanza n. 38/1986

Corte cost., ord. 7 febbraio 1986, n. 38

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
38/1986
Data di deposito
7 febbraio 1986
Data di decisione
23 gennaio 1986
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1986:38

Norme oggetto del giudizio

  • nota del prefetto n. 4196 del 16 marzo 1981

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 11938

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Larino in relazione alla nota 16 marzo 1981, n. 4196, con cui il prefetto di Campobasso - contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso pretore con decreto di archiviazione 19 giugno 1980 - sosteneva - sul presupposto che si tratti di reato e non di illecito amministrativo - la competenza del pretore riguardo alla denunciata inosservanza di un ordine di demolizione. Invero, mentre i singoli organi giurisdizionali (e nel caso il ricorrente pretore) - esplicando le loro funzioni in piena indipendenza, sono legittimati ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione,non sussiste invece la legittimazione del prefetto, nei confronti del quale e' stato instaurato il giudizio, giacche' il potere esecutivo non costituisce un potere "diffuso", come quello giudiziario, ma ha un suo organo di "vertice" - a cui occorre nella specie fare riferimento in base all'art. 37 l. n. 87 del 1953 - costituito dall'intero Governo; e cio' per effetto dell'unita' di indirizzo politico ed amministrativo proclamata dall'art. 95, primo comma, Cost. nonche' in relazione alle potesta' specifiche ad esso spettanti come quella concernente l'annullamento di tutti gli atti amministrativi ex art. 6 del t.u. legge comunale e provinciale. - O. nn. 228 e 229/1975, 49 e 87/1977, 123/1979, 132/1981; S. n. 231/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Pretore di Larino con il provvedimento indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA

PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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