Corte costituzionale
Ordinanza n. 38/1986
Corte cost., ord. 7 febbraio 1986, n. 38
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 38/1986
- Data di deposito
- 7 febbraio 1986
- Data di decisione
- 23 gennaio 1986
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1986:38
Norme oggetto del giudizio
- nota del prefetto n. 4196 del 16 marzo 1981
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 11938
E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal pretore di Larino in relazione alla nota 16 marzo 1981, n. 4196, con cui il prefetto di Campobasso - contrariamente a quanto ritenuto dallo stesso pretore con decreto di archiviazione 19 giugno 1980 - sosteneva - sul presupposto che si tratti di reato e non di illecito amministrativo - la competenza del pretore riguardo alla denunciata inosservanza di un ordine di demolizione. Invero, mentre i singoli organi giurisdizionali (e nel caso il ricorrente pretore) - esplicando le loro funzioni in piena indipendenza, sono legittimati ad essere parti nei giudizi relativi a conflitti di attribuzione,non sussiste invece la legittimazione del prefetto, nei confronti del quale e' stato instaurato il giudizio, giacche' il potere esecutivo non costituisce un potere "diffuso", come quello giudiziario, ma ha un suo organo di "vertice" - a cui occorre nella specie fare riferimento in base all'art. 37 l. n. 87 del 1953 - costituito dall'intero Governo; e cio' per effetto dell'unita' di indirizzo politico ed amministrativo proclamata dall'art. 95, primo comma, Cost. nonche' in relazione alle potesta' specifiche ad esso spettanti come quella concernente l'annullamento di tutti gli atti amministrativi ex art. 6 del t.u. legge comunale e provinciale. - O. nn. 228 e 229/1975, 49 e 87/1977, 123/1979, 132/1981; S. n. 231/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Pretore di Larino con il provvedimento indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 gennaio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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