Corte costituzionale

Sentenza n. 94/1985

Corte cost., sent. 1° aprile 1985, n. 94

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
94/1985
Data di deposito
1° aprile 1985
Data di decisione
29 marzo 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:94

Norme oggetto del giudizio

  • art. 12, legge provincia Bolzano n. 16 del 25 luglio 1970
  • art. 15, legge provincia Bolzano n. 16 del 25 luglio 1970

Parametri

  • art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 10800

Nel territorio del Trentino-Alto Adige, in base allo statuto regionale ed alle relative norme di attuazione, sono riservate ai poteri dello Stato le concessioni di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico ed e' precluso alle province autonome qualsiasi intervento, normativo od esecutivo, che comporti una menomazione o vanificazione del potere attribuito in via esclusiva allo Stato, pur quando esso costituisca l'esplicazione di una competenza primaria propria della provincia, quale - come nella specie - quella della tutela del paesaggio. Sono, pertanto, illegittimi, per contrasto con gli artt. 9, 11 e 12 stta, gli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano, nella parte in cui non escludono l'applicabilita' delle disposizioni in esse contenute - comportanti l'attribuzione all'autorita' provinciale, per la tutela del paesaggio, di un potere ampiamente discrezionale tale da collidere, per la mancanza di predeterminate regole di compatibilita', con quello spettante all'amministrazione statale a tutela di altri interessi pubblici - alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. - S. n. 20/1961; 46/1962.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano nelle parti in cui non escludono l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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