Corte costituzionale
Sentenza n. 94/1985
Corte cost., sent. 1° aprile 1985, n. 94
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 94/1985
- Data di deposito
- 1° aprile 1985
- Data di decisione
- 29 marzo 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:94
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge provincia Bolzano n. 16 del 25 luglio 1970
- art. 15, legge provincia Bolzano n. 16 del 25 luglio 1970
Parametri
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 11, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 12, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 10800
Nel territorio del Trentino-Alto Adige, in base allo statuto regionale ed alle relative norme di attuazione, sono riservate ai poteri dello Stato le concessioni di grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico ed e' precluso alle province autonome qualsiasi intervento, normativo od esecutivo, che comporti una menomazione o vanificazione del potere attribuito in via esclusiva allo Stato, pur quando esso costituisca l'esplicazione di una competenza primaria propria della provincia, quale - come nella specie - quella della tutela del paesaggio. Sono, pertanto, illegittimi, per contrasto con gli artt. 9, 11 e 12 stta, gli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano, nella parte in cui non escludono l'applicabilita' delle disposizioni in esse contenute - comportanti l'attribuzione all'autorita' provinciale, per la tutela del paesaggio, di un potere ampiamente discrezionale tale da collidere, per la mancanza di predeterminate regole di compatibilita', con quello spettante all'amministrazione statale a tutela di altri interessi pubblici - alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico. - S. n. 20/1961; 46/1962.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 12 e 15 della legge 25 luglio 1970, n. 16 della provincia di Bolzano nelle parti in cui non escludono l'applicabilità delle disposizioni in esse contenute alla realizzazione delle grandi derivazioni di acque a scopo idroelettrico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 marzo 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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