Corte costituzionale

Sentenza n. 42/1985

Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 42

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
42/1985
Data di deposito
13 febbraio 1985
Data di decisione
7 febbraio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:42

Parametri

  • art. 8, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 10734

Sfugge alla giurisdizione della Corte, cui compete la definizione di conflitti di attribuzione di natura costituzionale tra Stato e Regioni o Province autonome, la pretesa di altro ente (nella specie, Comune) nei confronti della Provincia e dello Stato, avente ad oggetto il riconoscimento della sua legittimazione ad emettere l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria in materia edilizia ed a percepirne il ricavato; ne' spetta alla Corte individuare il giudice competente a conoscere del buon fondamento della pretesa del Comune. (Inammissibilita' dell'intervento spiegato dal Comune di Siror nel giudizio per conflitto di attribuzione pendente tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato in ordine alla riscossione di sanzione pecuniaria in materia edilizia irrogata a seguito di annullamento della licenza edilizia).

Massima n. 10735

A norma degli artt. 8, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano hanno, in materia urbanistica, potesta' legislativa ed esercitano nella stessa materia le relative potesta' amministrative che nel precedente ordinamento erano attribuite allo Stato, ad enti ed istituti pubblici ed alla Regione. Risulta, pertanto, invasiva delle attribuzioni spettanti alla Provincia di Trento la pretesa, azionata dallo Stato, di incassare l'importo della pena di cui all'art. 13 legge n. 765/1967, comminata a seguito di annullamento di licenza edilizia. (Spettanza alla Provincia autonoma di Trento del potere di riscuotere sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate a seguito di annullamento della licenza edilizia; conseguente annullamento della ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana il 29 marzo 1979 nei confronti di Osti Liliana).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Comune di Siror, dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Trento la riscossione di sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate a seguito di annullamento della licenza edilizia e, di conseguenza, annulla la ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana il 29 marzo 1979 nei confronti di Osti Liliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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