Corte costituzionale
Sentenza n. 42/1985
Corte cost., sent. 13 febbraio 1985, n. 42
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 42/1985
- Data di deposito
- 13 febbraio 1985
- Data di decisione
- 7 febbraio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:42
Parametri
- art. 8, n.5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 10734
Sfugge alla giurisdizione della Corte, cui compete la definizione di conflitti di attribuzione di natura costituzionale tra Stato e Regioni o Province autonome, la pretesa di altro ente (nella specie, Comune) nei confronti della Provincia e dello Stato, avente ad oggetto il riconoscimento della sua legittimazione ad emettere l'ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria in materia edilizia ed a percepirne il ricavato; ne' spetta alla Corte individuare il giudice competente a conoscere del buon fondamento della pretesa del Comune. (Inammissibilita' dell'intervento spiegato dal Comune di Siror nel giudizio per conflitto di attribuzione pendente tra la Provincia autonoma di Trento e lo Stato in ordine alla riscossione di sanzione pecuniaria in materia edilizia irrogata a seguito di annullamento della licenza edilizia).
Massima n. 10735
A norma degli artt. 8, n. 5, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, 1 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige, le Provincie autonome di Trento e di Bolzano hanno, in materia urbanistica, potesta' legislativa ed esercitano nella stessa materia le relative potesta' amministrative che nel precedente ordinamento erano attribuite allo Stato, ad enti ed istituti pubblici ed alla Regione. Risulta, pertanto, invasiva delle attribuzioni spettanti alla Provincia di Trento la pretesa, azionata dallo Stato, di incassare l'importo della pena di cui all'art. 13 legge n. 765/1967, comminata a seguito di annullamento di licenza edilizia. (Spettanza alla Provincia autonoma di Trento del potere di riscuotere sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate a seguito di annullamento della licenza edilizia; conseguente annullamento della ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana il 29 marzo 1979 nei confronti di Osti Liliana).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiarata l'inammissibilità dell'intervento spiegato dal Comune di Siror, dichiara che spetta alla Provincia autonoma di Trento la riscossione di sanzioni pecuniarie in materia edilizia irrogate a seguito di annullamento della licenza edilizia e, di conseguenza, annulla la ingiunzione di pagamento emessa dall'Ufficio del Registro di Borgo Valsugana il 29 marzo 1979 nei confronti di Osti Liliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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