Corte costituzionale

Sentenza n. 358/1985

Corte cost., sent. 21 dicembre 1985, n. 358

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
358/1985
Data di deposito
21 dicembre 1985
Data di decisione
18 dicembre 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:358

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Ministro dell'ambiente del 21 settembre 1984
  • art. 1, decreto del Ministro dell'ambiente del 21 settembre 1984
  • art. 2, decreto del Ministro dell'ambiente del 21 settembre 1984
  • decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 1985

Parametri

  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.6, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.7, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 11305

E' inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione ove manchi in concreto l'interesse del ricorrente ad impugnare l'atto che assume essere lesivo delle sue competenze. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano contro il decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, c.d. decreto Galasso, pubbl. sulla G.U. n. 265 del 26 settembre 1984, - recante dichiarazione di notevole interesse pubblico dei territori costieri, dei territori contermini ai laghi, dei fiumi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, delle montagne, dei ghiacciai, dei circhi glaciali, dei parchi, delle riserve, dei boschi, delle foreste, delle aree assegnate alle Universita' agrarie e delle zone gravate da usi civici - avendo lo Stato espressamente riconosciuto l'inapplicabilita' del decreto impugnato nel territorio di detta provincia, in quanto munita di competenza esclusiva specifica in tema di tutela del paesaggio, ed essendo tale decreto formulato con stretto riferimento alla normativa sulla devoluzione di competenze relativa alle Regioni ordinarie e particolarmente all'art. 82 del d.P.R. n. 616 del 1977).

Massima n. 11306

Va dichiarata l'inammissibilita' sopravvenuta del ricorso per conflitto di attribuzione, per eliminazione radicale dell'oggetto della impugnazione, qualora nelle more del giudizio venga annullata, con effetto ovviamente retroattivo, la disposizione impugnata; ne' rileva l'avvenuta sostituzione della stessa con norma dal contenuto analogo introdotta con atto legislativo, essendo questo per sua natura sottratto all'esperimento del conflitto di attribuzione. (Inammissibilita' dei conflitti di attribuzione sollevati contro l'art. 1 del decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, pubbl. sulla G.U. n. 265 del 26 settembre 1984, dalla Regione Sardegna, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Toscana, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Regione Umbria e dalla Regione Puglia, stante il sopravvenuto annullamento, retroattivo, della detta disposizione pronunciato con la sentenza del TAR del Lazio n. 1458 del 1958; ne' l'introduzione con l'art. 1 del d.l. n. 312 del 1985, come sostituito dalla legge n. 431 del 1985, di una norma di contenuto analogo al precetto della disposizione annullata, puo' restituire ammissibilita' ai conflitti in questione, trattandosi in ogni caso di operazione legislativa, in quanto tale inidonea a costituire oggetto di conflitto di attribuzione).

Massima n. 11307

Le leggi e gli atti aventi forza di legge non possono costituire oggetto di conflitti di attribuzione per cui questi vanno dichiarati inammissibili, qualora nelle more dei relativi giudizi le disposizioni degli atti amministrativi impugnate vengano sostituite da norme introdotte con atti legislativi. (Inammissibilita' sopravvenuta dei conflitti di attribuzione sollevati contro l'art. 2 del decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, pubbl. sulla G.U. n. 265 del 26 settembre 1984, dalla Regione Sardegna, dalla Regione Lombardia, dalla Regione Toscana, dalla Regione Emilia- Romagna, dalla Regione Umbria e dalla Regione Puglia, essendo stata introdotta la normativa di cui all'art. 1-ter, aggiunto al d.l. n. 312 del 1985 dalla legge n. 431 del 1985, la quale ha previsto un nuovo procedimento per la costituzione dei vincoli di salvaguardia di cui all'art. 2 del decreto ministeriale suindicato, rimesso - in relazione alla definizione degli "adeguati provvedimenti di pianificazione paesistica" ivi contemplati, come "piani paesistici territoriali" o come "piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali" da redigere ad opera delle Regioni entro il prorogato termine del 31 dicembre 1986 - alle Regioni).

Massima n. 11308

Le leggi e gli atti aventi forza di legge non possono costituire oggetto di conflitti di attribuzione per cui questi vanno dichiarati inammissibili, qualora nelle more dei giudizi relativi le disposizioni degli atti amministrativi impugnate vengano sostituite da norme introdotte con atti legislativi. (Inammissibilita' sopravvenuta dei conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione Molise contro i decreti ministeriali 18 aprile 1985, pubbl. sulla G.U. suppl. n. 118 del 21 maggio 1985, emanati in riferimento all'art. 2 del decreto 21 settembre 1984 del Ministero dei beni culturali e ambientali, essendo stato sostituito con l'art. 1-quinquies, aggiunto al d.l. n. 312 del 1985 dalla legge n. 431 del 1985, al meccanismo produttivo di effetti - vincoli di salvaguardia - azionato dai decreti ministeriali impugnati un nuovo meccanismo produttivo, che, per la sua natura di atto legislativo, si sottrae, e sottrae gli effetti cosi' recuperati, quanto alla loro produzione, all'esperimento del conflitto di attribuzione).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i 21 ricorsi indicati in epigrafe;

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato contro il decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 21 settembre 1984, dalla Provincia di Bolzano (R.C. n. 51/84);

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati contro il decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali 21 settembre 1984: dalla Regione Sardegna, con ricorso notificato il 26 novembre 1984 (R.C. n. 52/1984); dalla Regione Lombardia, con ricorso notificato il 24 novembre 1984 (R.C. n. 53/1984); dalla Regione Toscana, con ricorso notificato il 23 novembre 1984 (R.C. n. 55/1984); dalla Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 23 novembre 1984 (R.C. n. 56/1984); dalla Regione Umbria, con ricorso notificato il 23 novembre 1984 (R.C. n. 57/1984); dalla Regione Puglia, con ricorso notificato il 23 novembre 1984 (R.C. n. 58/1984);

dichiara inammissibili i conflitti di attribuzione sollevati contro n. 14 decreti del Ministero dei beni culturali e ambientali - tutti in data 18 aprile 1985 e concernenti dichiarazione di notevole interesse pubblico delle seguenti località: zona circostante l'invaso del Liscione; zone del comprensorio delle Mainarde e dell'Alta Valle del Volturno; zona sita nel Comune di Bonefro; zona collinare nel Comune di S. Giuliano di Puglia; parte del territorio comunale di Colletorto; zona del Comune di Portocannone; parte del territorio del Comune di Montorio nei Frentani; zona del Comune di Rotello; zona del Comune di Santa Croce di Magliano; zona del Comune di S. Martino in Pensilis; zona sita nel Comune di Boiano; zone ricadenti nei Comuni di Montenero di Bisaccia e altri; zona montuosa in località La Montagnola-Colle dell'Orso ricadente nel Comune di Frosolone e altri; zone del comprensorio del massiccio del Matese ricadenti nel Comune di Roccamandolfi e altri - con n. 14 ricorsi della Regione Molise, tutti notificati il 19 luglio 1985 (R.C. nn. da 23 a 36/1985).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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