Corte costituzionale
Sentenza n. 322/1985
Corte cost., sent. 11 dicembre 1985, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 322/1985
- Data di deposito
- 11 dicembre 1985
- Data di decisione
- 6 dicembre 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 7, ultimo co., legge n. 177 del 29 aprile 1976
Massime
Massima n. 11230
Rientra nei poteri del legislatore ordinario - ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, Cost. - fissare per ciascuna legge la data della sua entrata in vigore, e quindi anche attribuirle efficacia retroattiva piu' o meno limitata nel tempo. Pertanto, non puo' essere ritenuta illegittima la discriminazione che ne consegue tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico.
Massima n. 11231
Il legislatore agisce nell'ambito della propria discrezionalita' e non incorre in arbitrio di sorta allorche' fissa un termine a partire dal quale si applicano, retroattivamente, delle disposizioni contenute in un testo normativo che, comportando maggiori oneri per l'ente previdenziale (e cioe' in definitiva per la finanza pubblica), presuppongono un giudizio di compatibilita' soltanto ad esso spettante. D'altra parte, una "demarcazione temporale" e' connaturale alla generalita' delle leggi, anche se inevitabilmente comporta una discriminazione tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, il quale fa retroagire al 1 gennaio 1976 la nuova disciplina dettata in materia di presupposti per il diritto all'indennita' di buonuscita dei dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, che per qualunque causa siano cessati dal servizio dopo un anno di iscrizione; questione sollevata sotto il profilo della irragionevolezza della prefissione di tale termine all'efficacia retroattiva della legge, modificativa in melius per i beneficiari della nuova normativa dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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