Corte costituzionale

Sentenza n. 322/1985

Corte cost., sent. 11 dicembre 1985, n. 322

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
322/1985
Data di deposito
11 dicembre 1985
Data di decisione
6 dicembre 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:322

Norme oggetto del giudizio

  • art. 7, ultimo co., legge n. 177 del 29 aprile 1976

Massime

Massima n. 11230

Rientra nei poteri del legislatore ordinario - ai sensi dell'art. 73, ultimo comma, Cost. - fissare per ciascuna legge la data della sua entrata in vigore, e quindi anche attribuirle efficacia retroattiva piu' o meno limitata nel tempo. Pertanto, non puo' essere ritenuta illegittima la discriminazione che ne consegue tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico.

Massima n. 11231

Il legislatore agisce nell'ambito della propria discrezionalita' e non incorre in arbitrio di sorta allorche' fissa un termine a partire dal quale si applicano, retroattivamente, delle disposizioni contenute in un testo normativo che, comportando maggiori oneri per l'ente previdenziale (e cioe' in definitiva per la finanza pubblica), presuppongono un giudizio di compatibilita' soltanto ad esso spettante. D'altra parte, una "demarcazione temporale" e' connaturale alla generalita' delle leggi, anche se inevitabilmente comporta una discriminazione tra situazioni identiche o semplicemente analoghe in ragione del mero dato cronologico. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 3 Cost. - della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, il quale fa retroagire al 1 gennaio 1976 la nuova disciplina dettata in materia di presupposti per il diritto all'indennita' di buonuscita dei dipendenti iscritti al Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, che per qualunque causa siano cessati dal servizio dopo un anno di iscrizione; questione sollevata sotto il profilo della irragionevolezza della prefissione di tale termine all'efficacia retroattiva della legge, modificativa in melius per i beneficiari della nuova normativa dell'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost. dal Pretore di Pescara con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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