Corte costituzionale

Sentenza n. 287/1985

Corte cost., sent. 13 novembre 1985, n. 287

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
287/1985
Data di deposito
13 novembre 1985
Data di decisione
12 novembre 1985
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Saja
Presidente
PALADIN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:287

Norme oggetto del giudizio

  • deliberazione istituto edilizia abitativa agevolat del 1° ottobre 1984

Parametri

  • art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 11180

L'art. 68 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nell'indicare i beni rispetto ai quali le due provincie autonome succedono allo Stato, espressamente eccettua, tra l'altro, "quelli relativi.... a servizi di carattere nazionale...." tra i quali rientra certamente quello telefonico, rimasto di spettanza statale; e va da se` che la previsione normativa comprende non solo gli immobili in cui il servizio stesso viene espletato, ma anche quelli ad esso funzionalmente collegati. Il che e' stato tradotto nell'art. 8, lett. b) d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 che, in attuazione del citato statuto speciale, in materia di trasferimento alle due Provincie autonome di beni demaniali e patrimoniali dello Stato (e della Regione), esclude dal trasferimento "gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni (statali)", ancorche' non siano alloggi di servizio in senso tecnico. Pertanto, spetta allo Stato provvedere all'assegnazione degli alloggi costruiti, nel territorio della Provincia di Bolzano, dall'Azienda statale per i servizi telefonici, per concederli ai propri dipendenti che prestano servizio in loco, e di conseguenza va annullata la deliberazione 1 ottobre 1984, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano ha assegnato tre degli alloggi suddetti.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara che spetta allo Stato provvedere all'assegnazione degli alloggi costruiti nel territorio della Provincia di Bolzano dall'Azienda statale per i servizi telefonici, per concederli ai propri dipendenti che prestano servizio in loco;

2) annulla per l'effetto la deliberazione 1 ottobre 1984 con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano ha assegnato tre degli alloggi suddetti.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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