Corte costituzionale
Sentenza n. 287/1985
Corte cost., sent. 13 novembre 1985, n. 287
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 287/1985
- Data di deposito
- 13 novembre 1985
- Data di decisione
- 12 novembre 1985
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- PALADIN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:287
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione istituto edilizia abitativa agevolat del 1° ottobre 1984
Parametri
- art. 68, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 11180
L'art. 68 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, nell'indicare i beni rispetto ai quali le due provincie autonome succedono allo Stato, espressamente eccettua, tra l'altro, "quelli relativi.... a servizi di carattere nazionale...." tra i quali rientra certamente quello telefonico, rimasto di spettanza statale; e va da se` che la previsione normativa comprende non solo gli immobili in cui il servizio stesso viene espletato, ma anche quelli ad esso funzionalmente collegati. Il che e' stato tradotto nell'art. 8, lett. b) d.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115 che, in attuazione del citato statuto speciale, in materia di trasferimento alle due Provincie autonome di beni demaniali e patrimoniali dello Stato (e della Regione), esclude dal trasferimento "gli alloggi la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni (statali)", ancorche' non siano alloggi di servizio in senso tecnico. Pertanto, spetta allo Stato provvedere all'assegnazione degli alloggi costruiti, nel territorio della Provincia di Bolzano, dall'Azienda statale per i servizi telefonici, per concederli ai propri dipendenti che prestano servizio in loco, e di conseguenza va annullata la deliberazione 1 ottobre 1984, con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano ha assegnato tre degli alloggi suddetti.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara che spetta allo Stato provvedere all'assegnazione degli alloggi costruiti nel territorio della Provincia di Bolzano dall'Azienda statale per i servizi telefonici, per concederli ai propri dipendenti che prestano servizio in loco;
2) annulla per l'effetto la deliberazione 1 ottobre 1984 con cui il Consiglio di amministrazione dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia di Bolzano ha assegnato tre degli alloggi suddetti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze