Corte costituzionale
Sentenza n. 231/1985
Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 231
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 231/1985
- Data di deposito
- 14 ottobre 1985
- Data di decisione
- 11 ottobre 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alberto Malagugini
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:231
Norme oggetto del giudizio
- art. 40, comma 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
- art. 44, comma 2, legge n. 103 del 14 aprile 1975
Parametri
Massime
Massima n. 11078
La (ri)trasmissione dei messaggi pubblicitari commerciali rientra fra le attivita' delle imprese di ripetizione, in territorio nazionale, di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, e come tale e' assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., ed e' assoggettabile alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma, fra le quali rientrano le limitazioni quantitative in ordine ai tempi delle trasmissioni pubblicitarie con il mezzo radiotelevisivo avendo esse lo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione dal momento che l'apporto rappresentato dagli introiti pubblicitari e' considerato a cio' indispensabile. Tuttavia, posto che il fine di utilita' generale perseguito dal legislatore consiste, nella fattispecie in esame, nel non inaridire una tradizionale fonte di finanziamento della stampa e degli altri mezzi di informazione, cosi' da garantire, attraverso una ripartizione tra di essi di questa medesima fonte, il massimo pluralismo nel settore, il divieto assoluto di trasmettere i messaggi pubblicitari imposto dagli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, ultima parte, della l. 14 aprile 1975, n. 103 ai soli titolari di impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, appare mezzo incongruo e sproporzionato per eccesso rispetto al suddetto scopo. Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 41, secondo comma, Cost., degli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, della l. 14 aprile 1975, n. 103. - S. nn. 225 e 226/1974 e 202/1976.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 40, primo comma e 44, secondo comma, ultima parte, della legge 14 aprile 1975, n. 103.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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