Corte costituzionale

Sentenza n. 231/1985

Corte cost., sent. 14 ottobre 1985, n. 231

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
231/1985
Data di deposito
14 ottobre 1985
Data di decisione
11 ottobre 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alberto Malagugini
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:231

Norme oggetto del giudizio

  • art. 40, comma 1, legge n. 103 del 14 aprile 1975
  • art. 44, comma 2, legge n. 103 del 14 aprile 1975

Parametri

Massime

Massima n. 11078

La (ri)trasmissione dei messaggi pubblicitari commerciali rientra fra le attivita' delle imprese di ripetizione, in territorio nazionale, di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, e come tale e' assistita dalle garanzie di cui all'art. 41 Cost., ed e' assoggettabile alle limitazioni ivi previste al secondo e terzo comma, fra le quali rientrano le limitazioni quantitative in ordine ai tempi delle trasmissioni pubblicitarie con il mezzo radiotelevisivo avendo esse lo scopo di garantire il pluralismo dell'informazione dal momento che l'apporto rappresentato dagli introiti pubblicitari e' considerato a cio' indispensabile. Tuttavia, posto che il fine di utilita' generale perseguito dal legislatore consiste, nella fattispecie in esame, nel non inaridire una tradizionale fonte di finanziamento della stampa e degli altri mezzi di informazione, cosi' da garantire, attraverso una ripartizione tra di essi di questa medesima fonte, il massimo pluralismo nel settore, il divieto assoluto di trasmettere i messaggi pubblicitari imposto dagli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, ultima parte, della l. 14 aprile 1975, n. 103 ai soli titolari di impianti ripetitori di programmi sonori e televisivi irradiati da emittenti estere, appare mezzo incongruo e sproporzionato per eccesso rispetto al suddetto scopo. Pertanto deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale, per contrasto con l'art. 41, secondo comma, Cost., degli artt. 40, primo comma, e 44, secondo comma, della l. 14 aprile 1975, n. 103. - S. nn. 225 e 226/1974 e 202/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale degli artt. 40, primo comma e 44, secondo comma, ultima parte, della legge 14 aprile 1975, n. 103.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

- FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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