Corte costituzionale

Sentenza n. 217/1985

Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 217

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
217/1985
Data di deposito
22 luglio 1985
Data di decisione
11 luglio 1985
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:217

Norme oggetto del giudizio

  • nota del prefetto del 15 ottobre 1980

Parametri

  • art. 81, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
  • art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977

Massime

Massima n. 11058

L'art. 46, lett. H, dello statuto per la Regione Toscana prevede che nel proporre conflitto di attribuzione la Giunta regionale deve informare il Consiglio regionale; tuttavia l'omissione, verificatasi nella specie, non costituisce motivo di inammissibilita' del ricorso, risolvendosi in una mera irregolarita' in quanto la detta comunicazione, concernendo i rapporti interni fra i due organi regionali, non puo' considerarsi come requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo inerente all'atto introduttivo del giudizio.

Massima n. 11059

Nel caso in cui, in un conflitto fra Stato e Regione, venga dedotta la violazione di un'attribuzione non direttamente prevista da norme costituzionali, il relativo ricorso deve ritenersi ammissibile se il parametro del giudizio puo' essere integrato da norme esecutive o integrative di norme formalmente costituzionali. (Come, nella specie, quella dell'art. 81, secondo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamata nel ricorso della Regione Toscana per conflitto sorto in seguito a nota della Prefettura di Livorno riguardo alla sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto penale dell'Isola della Gorgona). - S. nn. 82/1958, 120/1966, 81/1973.

Massima n. 11060

Il provvedimento con cui il Prefetto di Livorno ha definito viziata da assoluta carenza di potere l'ordinanza del Sindaco della stessa citta' n. 42 del 7 ottobre 1980, con cui veniva ordinata la sospensione dei lavori di ristrutturazione del carcere giudiziario della Gorgona, non puo' essere considerato atto invasivo della competenza regionale da parte dello Stato e non puo' quindi dare vita ad un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione non esistendo alcun contrasto con quest'ultima. Nel caso di specie, infatti, e' stata posta in discussione solo la legittimita' della sospensione dei lavori ordinata dal Sindaco, il cui accertamento rientra nella cognizione del giudice amministrativo. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato in proposito nei confronti dello Stato dalla Regione Toscana).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato col ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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