Corte costituzionale
Sentenza n. 217/1985
Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 217
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 217/1985
- Data di deposito
- 22 luglio 1985
- Data di decisione
- 11 luglio 1985
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:217
Norme oggetto del giudizio
- nota del prefetto del 15 ottobre 1980
Parametri
- art. 81, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
- art. 87, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 11058
L'art. 46, lett. H, dello statuto per la Regione Toscana prevede che nel proporre conflitto di attribuzione la Giunta regionale deve informare il Consiglio regionale; tuttavia l'omissione, verificatasi nella specie, non costituisce motivo di inammissibilita' del ricorso, risolvendosi in una mera irregolarita' in quanto la detta comunicazione, concernendo i rapporti interni fra i due organi regionali, non puo' considerarsi come requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo inerente all'atto introduttivo del giudizio.
Massima n. 11059
Nel caso in cui, in un conflitto fra Stato e Regione, venga dedotta la violazione di un'attribuzione non direttamente prevista da norme costituzionali, il relativo ricorso deve ritenersi ammissibile se il parametro del giudizio puo' essere integrato da norme esecutive o integrative di norme formalmente costituzionali. (Come, nella specie, quella dell'art. 81, secondo comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, richiamata nel ricorso della Regione Toscana per conflitto sorto in seguito a nota della Prefettura di Livorno riguardo alla sospensione dei lavori di ristrutturazione dell'Istituto penale dell'Isola della Gorgona). - S. nn. 82/1958, 120/1966, 81/1973.
Massima n. 11060
Il provvedimento con cui il Prefetto di Livorno ha definito viziata da assoluta carenza di potere l'ordinanza del Sindaco della stessa citta' n. 42 del 7 ottobre 1980, con cui veniva ordinata la sospensione dei lavori di ristrutturazione del carcere giudiziario della Gorgona, non puo' essere considerato atto invasivo della competenza regionale da parte dello Stato e non puo' quindi dare vita ad un conflitto di attribuzione fra Stato e Regione non esistendo alcun contrasto con quest'ultima. Nel caso di specie, infatti, e' stata posta in discussione solo la legittimita' della sospensione dei lavori ordinata dal Sindaco, il cui accertamento rientra nella cognizione del giudice amministrativo. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato in proposito nei confronti dello Stato dalla Regione Toscana).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana nei confronti dello Stato col ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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