Corte costituzionale

Sentenza n. 216/1985

Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 216

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
216/1985
Data di deposito
22 luglio 1985
Data di decisione
11 luglio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:216

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 16 del 5 febbraio 1985
  • legge n. 16 del 6 febbraio 1985

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 3, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 11056

Sebbene ai Carabinieri siano attribuite funzioni di polizia, e' anche vero che essi, unitamente alle altre truppe, concorrono alla difesa militare dello Stato; trattandosi quindi di un vero e proprio corpo militare, le loro sedi costituiscono beni strumentali non solo per il servizio di polizia ma anche per tutte le altre attivita' di ogni formazione armata dello Stato. Di conseguenza, poiche' l'art. 21 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, contenente norme di attuazione dello Statuto per il Trentino Alto Adige, prescrive che nella pianificazione urbanistica bisogna tener conto delle esigenze della difesa nazionale, la equiparazione delle sedi dell'Arma dei Carabinieri alle opere destinate alla difesa militare, operata con la legge 6 febbraio 1985, n. 16, rientra nel condizionamento e limite che tali esigenze pongono in materia alla potesta` delle Province autonome. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale della l. 6 febbraio 1985 n. 16, sollevata dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 8, n. 5, e 16 del T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il T.A.A. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

Massima n. 11057

L'art. 81 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, con il quale sono state attribuite alle regioni poteri che la precedente legislazione non prevedeva in materia di opere da eseguirsi da amministrazioni statali, e' certamente rivolto alle regioni a statuto ordinario, tuttavia, in mancanza di specifiche disposizioni negli statuti e nelle norme di attuazione, ha rilevanza ermeneutica anche per disciplinare i rapporti fra Stato e Regioni differenziate, comprese le provincie autonome di Trento e Bolzano, ogni qual volta esso - tranne i casi di incompatibilita` - prevede poteri piu' ampi per le regioni ordinarie, atteso che a queste non puo' essere riservato un trattamento piu' favorevole rispetto a quelle a statuto speciale. Da cio' deriva che anche nella Provincia autonoma di Bolzano si applica per intero la disposizione del citato art. 81 d.P.R. 616/1977 in base alla quale la prevista intesa fra Stato e regione ai fini dell'accertamento di conformita' delle opere pubbliche statali ai piani urbanistici non e' tuttavia necessaria quando si tratti di opere destinate alla difesa militare. (Infondatezza della questione di legittimita' costituzionale,sollevata in riferimento agli artt. 3, 8, n. 5, e 16 dello Statuto speciale per il T.A.A., della l. statale 6 febbraio 1985 n. 16, che equipara gli alloggi costruiti per i Carabinieri alle opere destinate alla difesa militare). - S. n. 223/1984.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge statale 6 febbraio 1985 n. 16, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia autonoma di Bolzano in riferimento agli artt. 3, 8 n. 5 e 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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