Corte costituzionale
Sentenza n. 215/1985
Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/1985
- Data di deposito
- 22 luglio 1985
- Data di decisione
- 11 luglio 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:215
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, legge n. 497 del 18 agosto 1978
Parametri
- art. 8, n.5, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 11054
La sopravvenuta legge 28 febbraio 1981 n. 47, che ha tacitamente abrogato l'art. 4 della impugnata l. n. 497/1978, non esclude la persistente ragion d'essere della proposta impugnazione in quanto l'abrogazione, operando ex nunc, non ha eliminato gli effetti gia' prodotti dalla legge impugnata durante il periodo della sua vigenza. Pertanto non puo' ritenersi cessata la materia del contendere e devesi esaminare nel merito il ricorso della Provincia di Bolzano.
Massima n. 11055
Gli alloggi di servizio per il personale militare debbono considerarsi opere di difesa nazionale, in quanto tale qualificazione meritano non soltanto le costruzioni direttamente necessarie alla difesa della Nazione in tempo di guerra, ma anche tutte quelle strumentalmente preordinate alle esigenze della sicurezza militare del Paese e a questo fine effettivamente utilizzate; i fabbricati a cui si riferisce la legge 18 agosto 1978, n. 497, impugnata sono quelli realizzati, come testualmente recita l'art. 5 della legge stessa, "all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti al loro diretto e funzionale servizio". Cosicche', costituendo i fabbricati suddetti per effetto delle rilevate caratteristiche, opere di difesa militare, non puo' ravvisarsi in proposito la potesta' legislativa invocata dalla Provincia, stante il limite alla potesta' medesima, costituito dalle materie relative ad opere di interesse nazionale, previsto dall'art. 4 dello Statuto del Trentino-Alto Adige. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 8, n. 5, e 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, della legge 18 agosto 1978, n. 497).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 l. 18 agosto 1978 n. 497, sollevata con il ricorso indicato in epigrafe dalla Provincia di Bolzano, in riferimento agli artt. 8 n. 5 e 16 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze