Corte costituzionale

Sentenza n. 211/1985

Corte cost., sent. 22 luglio 1985, n. 211

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
211/1985
Data di deposito
22 luglio 1985
Data di decisione
11 luglio 1985
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Borzellino
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:211

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 31 del 28 agosto 1983
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 31 del 28 agosto 1973

Parametri

Massime

Massima n. 11045

La competenza della Corte a conoscere della questione di legittimita' delle leggi regionali in via principale deve intendersi quale specificazione di quella generale prevista dall'art. 134; pertanto, il non essere stato promosso dal Governo della Repubblica il prescritto procedimento non comporta alcuna preclusione per richieste di verifica, in via incidentale, ad opera di qualunque giudice. - S. n. 38/1957 e O. 38/1976.

Massima n. 11046

La costituzione e la composizione dell'organo (o degli organi) di controllo sono riservate alla legge statale, a norma dell'art. 130 Cost., come e' postulato dalla esigenza di uniformita' nell'attuazione del controllo. Peraltro, in adempimento del diverso, ma connesso strumentale principio del buon andamento dell'organo, sussistono una serie di strutturazioni e di relazioni organizzatorie interne, le quali non possono non essere ricondotte, poiche' di opportuno adattamento in loco, alla specifica competenza regionale di regolamentazione, nel quadro dei riferimenti agli artt. 117, primo comma, e 123 Cost.. Cosicche' non e' in contrasto con l'art. 130 Cost. prevedere, con legge regionale, che i membri-supplenti del Comitato e delle Sezioni di controllo di cui agli artt. 55 e 56 della legge 10 febbraio 1953, partecipino, senza diritto di voto, anche in presenza di tutti i membri effettivi, a sedute dell'organo di controllo in cui si trattino questioni e affari di particolare importanza. (Non fondatezza, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge Regione Emilia-Romagna 28 agosto 1973, n. 31, "in parte qua", in riferimento all'art. 130 della Costituzione).

Massima n. 11047

Pur nel pluralismo delle molteplici specifiche situazioni, il principio di legalita' e' una costante dell'ordinamento. Percio' la funzione del controllo - che nell'osservanza di tale principio si oggettivizza e di cui e' una delle sintomatiche manifestazioni - ha, nello Stato di diritto, una tipica connotazione unitaria.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge Regione Emilia-Romagna 28 agosto 1973, n. 31 (Partecipazione alle adunanze dei componenti dell'organo regionale di controllo e loro indennità), sollevata, in relazione all'art. 130 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO

GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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