Corte costituzionale

Sentenza n. 206/1985

Corte cost., sent. 15 luglio 1985, n. 206

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
206/1985
Data di deposito
15 luglio 1985
Data di decisione
10 luglio 1985
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Aldo Corasaniti
Presidente
ROEHRSSEN
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:206

Norme oggetto del giudizio

  • decreto del Presidente della Repubblica n. 860 del 9 dicembre 1975
  • art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 860 del 9 dicembre 1975
  • decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 31 gennaio 1983
  • decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni del 3 dicembre 1976
  • nota del ministro delle poste e telecomunicazioni del 18 maggio 1984
  • deliberazione consiglio di amm.ne Rai del 16 dicembre 1977

Parametri

  • art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 2, legge costituzionale n. 1 del 9 febbraio 1948
  • art. 19, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.4, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 18, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 49 del 1° febbraio 1973
  • art. 52, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n.4, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1° novembre 1973
  • art. 19, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 10, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1° novembre 1973
  • art. 7, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1° novembre 1973
  • art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 691 del 1° novembre 1973

Massime

Massima n. 11033

Pur essendo vero che la Provincia di Bolzano, nel contestare la competenza dello Stato a stipulare convenzioni con la R.A.I. concernenti i programmi radiotelevisivi e radiofonici in lingua tedesca, non ha impugnato l'art. 20 della l. 14 aprile 1975, n. 103 - che attribuisce allo Stato la suddetta competenza - ma solo il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860 (recante approvazione ed esecuzione della convenzione intercorsa fra la R.A.I. ed il Consiglio dei Ministri), e' anche vero che l'art. 48 della citata legge n. 103 del 1975 fa salve le disposizioni attributive di competenza alla Provincia di Bolzano in materia di servizi di telecomunicazioni. Di conseguenza, non puo' ritenersi che la censura sia stata mossa contro un provvedimento (d.P.R. n. 860 del 1975) meramente applicativo di una disposizione di legge non impugnata nei termini (art. 20 l. n. 103 del 1975) e pertanto il ricorso della Provincia di Bolzano deve essere ritenuto ammissibile.

Massima n. 11034

Dalla sola, pur innegabile, molteplicita' delle attribuzioni garantite alla Provincia di Bolzano dallo Statuto speciale in vigore e dalle norme di attuazione, non puo' desumersi il riconoscimento in suo favore di una competenza generale ed esclusiva nella materia delle diffusioni televisive e radiofoniche. A norma degli artt. 8, n. 4, dello Statuto e 7 delle norme di attuazione, sono bensi' assegnate alla Provincia, nell'ambito del territorio provinciale, per quel che concerne il servizio pubblico delle diffusioni radiotelevisive, quelle specifiche funzioni, gia' esercitate dal comitato istituito presso il Ministero delle Poste e telecomunicazioni, concernenti "la determinazione delle direttive di massima culturali, artistiche, educative, ecc... dei programmi di radiodiffusione" circolare e la vigilanza sulla loro attuazione, ma tutte le altre funzioni, e cioe' quelle attinenti alla vigilanza sulla diffusione di notizie e di programmi informativi e quelle d'ordine tecnico, affidate dal decreto n. 428 del 1947 alla Commissione parlamentare avente il compito "dell'alta vigilanza per assicurare l'indipendenza politica e l'obiettivita'informativa delle radiodiffusioni e al Ministero delle Poste e telecomunicazioni non risultano attribuite alla Provincia ne' dalle norme dello Statuto in vigore ne' dalle norme di attuazione. Tali superiori compiti risultano quindi riservati alla ristrutturata Commissione parlamentare. (Non spettanza alla Provincia di Bolzano la competenza a stipulare la convenzione con la R.A.I. concernente i programmi televisivi in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano). - S. nn. 50/1960, 225/1974, 148/1981 e 74/1977.

Massima n. 11035

Gli artt. 52 del vigente Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige e 19 delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, col prevedere, rispettivamente, la partecipazione e l'invito del Presidente della Provincia alle sedute del Consiglio dei ministri "quando si trattano questioni che riguardano la Provincia", concorrono alla garanzia costituzionale delle competenze della Provincia di Bolzano eppertanto l'inosservanza di tali norme procedurali ben puo' essere fatta valere come lesione delle dette competenze mediante conflitto di attribuzione.

Massima n. 11036

Gli artt. 52 del vigente Statuto per il Trentino Alto Adige e 19 delle Norme di attuazione, emanate con d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49, col prevedere, rispettivamente, la partecipazione e l'invito del Presidente della Provincia alle sedute del Consiglio dei ministri "quando si trattano questioni che riguardano la Provincia", concorrono alla garanzia costituzionale delle competenze della Provincia di Bolzano. E poiche' non puo' essere messo in dubbio che l'approvazione della convenzione con la R.A.I. relativa alla diffusione di programmi in lingua tedesca e ladina riguardi la sfera di attribuzioni della Provincia di Bolzano, va dichiarato che non spetta allo Stato approvare la convenzione con la R.A.I. relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano senza previo invito al Presidente della Provincia a intervenire alla relativa seduta del Consiglio dei ministri, e di conseguenza va annullato il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, che approva detta convenzione.

Massima n. 11037

L'art. 8 delle norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (emanate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691), unica disposizione che abbia attinenza a funzioni concernenti gli strumenti tecnici della diffusione radiotelevisiva, si limita a stabilire che la Commissione istituita con d.lv. C.P.S. n. 428 del 1947 presso ogni sede di singola stazione trasmittente, sia composta, per la sede R.A.I. di Bolzano, in certo modo, e precisamente in modo che siano rappresentate le minoranze linguistiche; circa i compiti della commissione, che sono solo quelli della vigilanza tecnica sugli impianti e sui servizi delle radiodiffusioni circolari, con facolta' di proporre al Ministero delle Poste e telecomunicazioni modifiche e miglioramenti, nulla risulta innovato rispetto al citato d.lv. C.P.S. n. 428 del 1947. Non puo' quindi sostenersi che presso la sede R.A.I. di Bolzano la commissione si sostituisca al Ministero delle Poste e Telecomunicazioni nelle numerose ed ampie funzioni d'ordine tecnico ad esso attribuite, Ministero al quale la Commissione in Bolzano ha solo facolta' di formulare proposte al pari delle altre commissioni. (Non spettanza alla Provincia di Bolzano di provvedere, nell'ambito del proprio territorio, all'assegnazione delle frequenze radioelettriche disposta rispettivamente con i decreti del Ministero delle Poste e telecomunicazioni del 3 dicembre 1976 e del 31 gennaio 1983).

Massima n. 11038

Pur escludendosi la generale competenza rivendicata dalla Provincia di Bolzano in materia di diffusioni radiotelevisive, il potere ad essa riconosciuto dall'art. 10 delle norme di attuazione emanate con d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691, di realizzare e gestire una propria rete di ripetitori, e quindi anche di completarla o di integrarla per renderla idonea agli scopi previsti, costituisce, anche dopo la "liberalizzazione" dei ripetitori risultante dalla sentenza n. 225/1974, una competenza costituzionalmente garantita difendibile mediante conflitto di attribuzione. Tuttavia, anche quando, a garanzia dell'autonomia provinciale, rispetto al potere dello Stato, si presenti la necessita' di un'intesa (o di un "concordamento") per evitare in materia l'interferenza di fatto tra le rispettive esplicazioni, o quando addirittura l'intesa (o il "concordamento") costituisca lo strumento istituzionalmente previsto per l'esercizio coordinato delle due potesta', a dar vita a una lesione dell'autonomia garantita non e' sufficiente (da parte dello Stato) un diniego implicito o esplicito in ragione del solo suo contenuto negativo, vale a dire un comportamento o un atto, che si esaurisca nel mero esercizio (negativo) del potere statale. Tanto piu' quando tale esercizio sia motivato con la ravvisata impossibilita', "al momento", di procedere a modificare degli attuali equilibri esistenti nel campo dell'utilizzazione delle bande di frequenza considerati in riferimento non solo all'ambito privato ma anche nell'ambito pubblico, vale a dire ad esigenze d'impiego non riconducibili a quelle dell'emittenza locale. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano in ordine alla nota 18 maggio 1984 del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni, concernente il diniego all'integrazione della rete dei ripetitori per la ritrasmissione dei programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina).

Massima n. 11039

Non e' ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato da una Regione nei confronti dello Stato, allorche' l'atto impugnato non provenga dallo Stato ne' sia a questo comunque direttamente imputabile. Il che non puo' dirsi, in materia di radiotelevisione, per atti propri della R.A.I. (concessionario del servizio) ente privato in quanto societa' per azioni. (Inammissibilita' del conflitto di attribuzione sollevato dalla Provincia di Bolzano contro la deliberazione della R.A.I. in data 16 dicembre 1977, relativa all'istituzione della terza rete televisiva). - S. nn. 105/1968; 128/1968; 175/1976.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi relativi ai ricorsi per conflitto di attribuzione in epigrafe;

1) dichiara, in ordine al ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non spetta alla Provincia di Bolzano stipulare la convenzione con la RAI relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano, approvata con d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860;

2) dichiara, in ordine allo stesso ricorso n. 23 Reg. confl. 1976, che non spetta allo Stato approvare la convenzione con la RAI relativa ai programmi televisivi e radiofonici in lingua tedesca e radiofonici in lingua ladina per la Provincia di Bolzano senza previo invito al Presidente della Provincia a intervenire alla relativa seduta del Consiglio dei ministri, e conseguentemente annulla il d.P.R. 9 dicembre 1975, n. 860, che approva la detta convenzione;

3) dichiara, in ordine ai ricorsi nn. 6 Reg. confl. 1977 e 15 Reg. confl. 1983, che non spetta alla Provincia di Bolzano provvedere nell'ambito del proprio territorio all'assegnazione delle frequenze radioelettriche disposta rispettivamente con i decreti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 3 dicembre 1976 e del 31 gennaio 1983;

4) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con ricorso n. 26 Reg. confl. 1984, dalla Provincia di Bolzano in ordine alla nota 18 maggio 1984 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni concernente l'integrazione della rete dei ripetitori per la ritrasmissione dei programmi esteri provenienti dall'area culturale tedesca e ladina;

5) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione sollevato, con ricorso n. 4 Reg. confl. 1978, dalla Provincia di Bolzano contro la deliberazione 16 dicembre 1977 della RAI, relativa all'istituzione della terza rete televisiva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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