Corte costituzionale
Sentenza n. 201/1985
Corte cost., sent. 15 luglio 1985, n. 201
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 201/1985
- Data di deposito
- 15 luglio 1985
- Data di decisione
- 10 luglio 1985
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:201
Norme oggetto del giudizio
- provvedimento distretto minerario n. 381 del 22 gennaio 1983
Parametri
- art. 69, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977
Massime
Massima n. 11023
Nelle zone soggette (ai sensi dell'art. 1 r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267) a vincolo idrogeologico, per qualsiasi lavoro di trasformazione del suolo (come piu' volte affermato dalla giursprudenza amministrativa) e quindi anche per le opere di utilizzazione delle miniere, occorre l'autorizzazione forestale di cui all'art. 7 r.d. citato. Tale autorizzazione - che in virtu' del disposto dell'art. 69, quarto comma, d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e' ora di competenza delle regioni - e' necessaria, per i lavori suddetti, anche quando sia stata accordata la concessione mineraria, non potendo questa ritenersi sostitutiva di quella. Spetta quindi alla Regione Veneto, laddove sia stato imposto il vincolo idrogeologico, il potere di autorizzazione alla esecuzione dei lavori per lo sfruttamento delle miniere esistenti nella Regione, e va percio' annullato l'ordine di esecuzione di lavori impartito, riguardo alla "Concessione mineraria Malga Ofra", in Comune di Recoaro Terme, con provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova n. 381/382 del 22 gennaio 1983.
Massima n. 11024
Sarebbe opportuno, soprattutto dopo che le attribuzioni in materia forestale sono state trasferite alle Regioni - per cui si pongono in essere, oggi, rapporti non piu' fra organi del medesimo soggetto ma fra Stato e Regioni - un intervento del legislatore atto a porre in essere le norme occorrenti per raccordare le diverse competenze al fine di evitare l'insorgere di nuovi conflitti di attribuzione. - S.nn. 223/1984 e 239/1982.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara che spetta alla regione Veneto il potere di autorizzazione alla esecuzione dei lavori per lo sfruttamento delle miniere esistenti nella Regione laddove già sia stato imposto il vincolo idrogeologico;
2) annulla, per l'effetto, il provvedimento dell'ingegnere capo del distretto minerario di Padova, n. 381/382 del 22 gennaio 1983, avente ad oggetto "Concessione mineraria Malga Ofra" in Comune di Recoaro Terme (Vicenza) S.p.a. Valdol - Dichiarazione 12 novembre 1982 per la tutela del vincolo idrogeologico.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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