Corte costituzionale
Sentenza n. 188/1985
Corte cost., sent. 28 giugno 1985, n. 188
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 188/1985
- Data di deposito
- 28 giugno 1985
- Data di decisione
- 25 giugno 1985
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Greco
- Presidente
- ROEHRSSEN
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:188
Norme oggetto del giudizio
- legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 31 del 17 luglio 1974
Parametri
- art. 68, statuto regione Friuli Venezia Giulia
- art. 4, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 11002
La potesta' legislativa della Regione Friuli-Venezia Giulia in tema di pubblico impiego e' soggetta solo al limite dell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4 dello Statuto Regionale) e della uniformita' alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale (art. 68 dello Statuto Regionale), non anche all'obbligo della recezione integrale e pedissequa della legislazione statale in materia. Ma i principi generali dell'ordinamento statale sullo stato giuridico degli impiegati cui la Regione deve attenersi per quanto riguarda la progressione della carriera dei propri dipendenti ed ai quali deve uniformarsi, sono quelli essenziali dell'attribuzione dei posti in parte per concorso interno ed in parte per scrutinio per merito comparativo. E tali principi la Regione osserva quando ricorre, per la promozione dei suoi dipendenti, allo scrutinio per merito comparativo, pur se per effetto della legge da essa emanata del 17 luglio 1974, n. 31 (contenente norme di adattamento al personale regionale di alcune disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077), non utilizza i rapporti informativi redatti secondo le modalita' stabilite dall'art. 36, integrato dagli artt. 37 e 38 del d.P.R. n. 1077, trattandosi di difformita' riguardante un mero dettaglio che non puo' certo vincolare l'autonomia legislativa della Regione. Detta legge, del resto, che ha solamente sospeso l'attuazione di quella statale in punti non importanti e non rilevanti ma secondari, risulta avere una propria razionalita' ed una ragionevole giustificazione perche' dettata dalla opportunita' di attendere l'attuazione della radicale riforma della disciplina del rapporto di impiego pubblico regionale e dello stato giuridico dei dipendenti che, in armonia con la disciplina statale, anch'essa in via di riforma, dovrebbe tendere verso una maggiore rispondenza dell'azione amministrativa ai bisogni sociali ed un migliore utilizzo delle attitudini e delle capacita' professionali del personale. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 4 e 68 dello Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia - della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge regionale suindicata, il quale ha statuito che le disposizioni degli artt. 36, 37 e 38 del d.P.R. n. 1077 abbiano effetto dalla data di entrata in vigore della legge della Regione, concernente il riordinamento delle carriere e la ristrutturazione della burocrazia).
Massima n. 11003
La Regione Friuli-Venezia Giulia, essendo a statuto speciale, ha potesta' legislativa autonoma, primaria o esclusiva, in un numero determinato di materie e di vasti settori di intervento tra cui l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e dello stato giuridico ed economico del personale ad essi addetto. Detta potesta', pero', e' soggetta a dei limiti, tra i quali sono compresi quelli dell'osservanza dei principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato (art. 4 dello Statuto Regionale) e della uniformita' alle norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale statale (art. 68 dello Statuto Regionale). - S nn. 8/1967; 100/1967.
Massima n. 11004
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, le norme di cui agli artt. 4 e 68 dello Statuto per la Regione Friuli-Venezia Giulia si integrano a vicenda ed in particolare quella dettata dall'art. 68, di natura accessoria, chiarisce la portata del precedente art. 4, per cui l'obbligo del legislatore regionale di uniformarsi alle norme sul personale impiegatizio statale, nella disciplina dello stato giuridico ed economico del personale della Regione, va inteso nel senso della osservanza dei soli principi generali in materia dell'ordinamento giuridico dello Stato. D'altronde, proprio perche' la Regione di cui trattasi gode nel settore specifico di autonomia legislativa primaria, non puo' assolutamente ritenersi che la legislazione da essa creata debba, pedissequamente ed integralmente, recepire quella statale sul pubblico impiego, altrimenti la legislazione regionale verrebbe ad assumere inammissibilmente contenuto meramente integrativo e l'autonomia legislativa, costituzionalmente assicurata, risulterebbe irreparabilmente compromessa. - S nn. 8/1967; 100/1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 1974, n. 31 (norme di adattamento al personale regionale di alcune disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077) in riferimento agli artt. 4 e 68 dello Statuto regionale, sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO
GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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