Corte costituzionale
Sentenza n. 132/1985
Corte cost., sent. 6 maggio 1985, n. 132
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 132/1985
- Data di deposito
- 6 maggio 1985
- Data di decisione
- 2 maggio 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:132
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, legge n. 841 del 19 maggio 1932
- art. 2, legge n. 1832 del 3 dicembre 1962
Parametri
Massime
Massima n. 10869
L'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 - come sostituito dall'art. XI del protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955 - a norma del quale, in tema di trasporti aerei, "dans le transport des personnes, la responsabilite' du transporteur envers chaque vojageur est limitee' a la somme de cent vingt cinq mille francs", limite questo raddoppiato (in forza dell'art. XI del Protocollo dell'Aja) ed ancorato al c.d. franco-oro Poincare', traeva giustificazione dalla circostanza che, all'epoca in cui fu emanata l'industria del trasporto aereo, ancora agli inizi ed esposta a sensibile rischio, richiedeva misure protettive, indispensabili per l'economicita' della sua gestione e per lo sviluppo del settore: giustificazione questa venuta meno con la crescita del traffico aereo, il livello di sicurezza conseguito nel suo svolgimento e la flessione dei costi assicurativi dovuta alla riduzione del rischio, tanto che la disciplina internazionale e' stata modificata da successivi accordi, non ancora esecutivi in Italia, ed e' stata modificata la stessa normativa prevista dal codice della navigazione per la responsabilita' del vettore aeronautico. Ne deriva che, in tale nuovo contesto, la limitazione della responsabilita' del vettore si appalesa giustificata solo in quanto siano al tempo stesso predisposte adeguate garanzie di certezza od adeguatezza per il ristoro del danno. Pertanto, gli artt. 1 della l. 19 maggio 1932, n. 841 e 2 della l. 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione interna alla disposizione convenzionale succitata, contrastano con l'art. 2 Cost., e sono quindi illegittimi, in quanto ledono valori oggetto di autonoma e specifica garanzia costituzionale, quale il risarcimento del danno in relazione al bene della vita con riferimento al rapporto tra la vittima ed i prossimi congiunti, tutelato dagli artt. 29, 30, 31 e 36 Cost., non prevedendo l'integralita' del ristoro.
Massima n. 10870
Non e' precluso l'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale allorche' le norme sopravvenute dopo l'ordinanza di rimessione, pur riguardando la stessa materia, non incidono pero' su alcuno dei profili dedotti in giudizio. (Nella specie la Corte ha ritenuto che le disposizioni della l. 26 marzo 1983, n. 84, intervenute dopo la pronunzia dell'ordinanza di rinvio, non le impedissero di procedere all'esame nel merito della questione di legittimita' costituzionale proposta in via incidentale, avente ad oggetto le norme statali di esecuzione dell'art. 22 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955, sui limiti della responsabilita' del vettore in tema di trasporto aereo).
Massima n. 10871
I diritti che s'inquadrano nello schema della disposizione di cui all'art. 2 Cost. sono riconosciuti non solo al singolo, ma all'uomo nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalita', ivi compresa quella naturale societa', fondata sul matrimonio, che, secondo la definizione dello stesso costituente, e' la famiglia. Pertanto, in quanto il danno alla persona derivante da sinistro aereo incide sulla salvezza del bene supremo della vita e si riflette sul rapporto che corre tra la vittima del sinistro ed i componenti del suo nucleo familiare, con la serie di diritti e doveri reciproci da esso scaturenti, la tutela costituzionale del diritto al risarcimento, che trova fondamento nell'articolo surrichiamato, non puo' non estendersi ai prossimi congiunti.
Massima n. 10872
La previsione di un limite alla responsabilita' del vettore, in tema di trasporto di persone, sebbene importi una deroga al principio del risarcimento integrale del danno, non e' sufficiente a configurare un'ipotesi di illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 2 Cost. (violazione del diritto inviolabile all'integrita' fisica) - se la relativa disciplina riesce a comporre gli interessi del vettore connessi all'iniziativa economica intrapresa - garantita peraltro dall'art. 41 Cost.- con le esigenze di tutela del danneggiato. Deve quindi trattarsi di una soluzione normativa che, per un verso, sia sostenuta dalla necessita' di non comprimere indebitamente la sfera di iniziativa economica del vettore, e per l'altro sia congegnata secondo criteri che, in relazione alla imputazione della responsabilita' o alla determinazione della consistenza del limite in questione, comportano idonee e specifiche salvaguardie del diritto fatto valere da chi subisce il danno. E nella disciplina uniforme del trasporto aereo, quale si e' venuta atteggiando in sede internazionale attraverso gli strumenti pattizi, mentre da un lato si e' consolidato il principio della responsabilita' assoluta o obiettiva del vettore, dall'altro l'aggiornamento del limite di questa responsabilita', fissato di volta in volta in Convenzione, costituisce una valida salvaguardia della pretesa risarcitoria di fronte alla possibile diminuzione dei valori monetari. Lo stesso legislatore nazionale, del resto, ha introdotto regole del genere nella normativa posta dal codice della navigazione in riferimento ai voli nazionali.
Massima n. 10873
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto leggi di esecuzione interna di clausole di trattati internazionali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 maggio 1932, n. 841 e dell'art. 2 della legge 3 dicembre 1962, n. 1832, nella parte in cui danno esecuzione all'art. 22/1 della Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929, come sostituito dall'art. XI del Protocollo dell'Aja del 28 settembre 1955.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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