Corte costituzionale
Sentenza n. 115/1985
Corte cost., sent. 23 aprile 1985, n. 115
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 115/1985
- Data di deposito
- 23 aprile 1985
- Data di decisione
- 19 aprile 1985
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:115
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, ultimo cpv, legge della Regione siciliana del 23 maggio 1980
- art. 4, legge della Regione siciliana del 23 maggio 1980
Parametri
- art. 29, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 10839
La promulgazione, da parte del Presidente della Regione siciliana, di una legge regionale, con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato, comporta che le parti omesse non possano essere piu' promulgate e, quindi, la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario stesso, relativamente alle parti impugnate e non promulgate. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, ultimo cpv., e 4 della legge regionale (recante norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennita' da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali) approvata dall'Assemblea siciliana il 23 maggio 1980, e promulgata il 4 giugno 1980 dal Presidente della Regione - dopo che il 31 maggio precedente era stata impugnata in alcune sue parti dal Commissario dello Stato - con omissione delle parti impugnate ed espressa menzione che le omissioni erano determinate da detta impugnazione. - S. nn. 142/1981; 13 e 54/1983.
Massima n. 10840
In pendenza dell'impugnazione, il Presidente della Regione siciliana puo' - ai sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale - promulgare o non promulgare, sino alla decisione della Corte, l'intera legge, secondo una scelta discrezionale e, in tal senso, la mancata promulgazione non influisce sulla materia del contendere.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso 31 maggio 1980 col quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultimo capoverso, e 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 23 maggio 1980, recante: "Norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali", sollevata in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e ai decreti legislativi 6 maggio 1948, nn. 654 e 655.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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