Corte costituzionale

Sentenza n. 115/1985

Corte cost., sent. 23 aprile 1985, n. 115

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
115/1985
Data di deposito
23 aprile 1985
Data di decisione
19 aprile 1985
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:115

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, ultimo cpv, legge della Regione siciliana del 23 maggio 1980
  • art. 4, legge della Regione siciliana del 23 maggio 1980

Parametri

  • art. 29, statuto regione Sicilia

Massime

Massima n. 10839

La promulgazione, da parte del Presidente della Regione siciliana, di una legge regionale, con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato, comporta che le parti omesse non possano essere piu' promulgate e, quindi, la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario stesso, relativamente alle parti impugnate e non promulgate. Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso con il quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1, ultimo cpv., e 4 della legge regionale (recante norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennita' da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali) approvata dall'Assemblea siciliana il 23 maggio 1980, e promulgata il 4 giugno 1980 dal Presidente della Regione - dopo che il 31 maggio precedente era stata impugnata in alcune sue parti dal Commissario dello Stato - con omissione delle parti impugnate ed espressa menzione che le omissioni erano determinate da detta impugnazione. - S. nn. 142/1981; 13 e 54/1983.

Massima n. 10840

In pendenza dell'impugnazione, il Presidente della Regione siciliana puo' - ai sensi dell'art. 29 dello Statuto speciale - promulgare o non promulgare, sino alla decisione della Corte, l'intera legge, secondo una scelta discrezionale e, in tal senso, la mancata promulgazione non influisce sulla materia del contendere.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso 31 maggio 1980 col quale il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha promosso questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, ultimo capoverso, e 4 della legge approvata dall'Assemblea regionale nella seduta del 23 maggio 1980, recante: "Norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali", sollevata in riferimento agli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale e ai decreti legislativi 6 maggio 1948, nn. 654 e 655.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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