Corte costituzionale
Sentenza n. 114/1985
Corte cost., sent. 23 aprile 1985, n. 114
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 114/1985
- Data di deposito
- 23 aprile 1985
- Data di decisione
- 19 aprile 1985
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Oronzo Reale
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1985:114
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, n.1, decreto-legge n. 568 del 18 ottobre 1983
- legge n. 681 del 9 dicembre 1983
Parametri
- art. 5, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 10837
La mancata impugnazione di una legge statale non preclude l'impugnabilita' di altra successiva dal contenuto analogo, per cui e' ammissibile il ricorso regionale proposto contro quest'ultima.
Massima n. 10838
La Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 5, n. 1 dello Statuto speciale emana, nei limiti fissati dalla legge dello Stato, provvedimenti legislativi sulla materia "ordinamento dei comuni". In esplicazione di tale potesta' legislativa, ha promulgato la legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, la quale, all'art. 73, ha disposto, al pari della legge statale, che "ove non si provveda diversamente" i servizi di tesoreria sono assunti dall'esattore delle imposte. Ne e' conseguito che nella predetta Regione le tesorerie comunali sono annesse alle esattorie in virtu' della legge regionale ed i comuni, in tanto hanno potuto consentire a mantenere le loro tesorerie in gestione congiunta a quella delle esattorie, dopo la scadenza del precedente periodo di proroga, in quanto la legge regionale a cio' li autorizzava. Cosicche' non poteva lo Stato, con una disposizione non avente natura di principio, ma vincolante anche per la Regione Trentino- Alto Adige, impedire a questa di disporre legislativamente in materia (per esempio prescrivendo o consentendo ai comuni la gestione separata delle tesorerie). Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 5, n. 1, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 1, n. 1 del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, conv. in l. 9 dicembre 1983, n. 681 (impugnato dalla Regione), nonche' (in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) l'art. 1, lett. b, della legge 21 dicembre 1984, n. 867, nella parte in cui prorogano la gestione delle tesorerie comunali relativamente alla Regione in questione. La massima tiene conto dell'ordinanza di correzione n. 192/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché(in applicazione dell'art. 27 della legge 1 1 marzo 1953, n. 87) dell'art. 1, lett. c, della legge 21 dicembre 1984, n. 867, nella parte in cui prorogano la gestione delle esattorie comunali relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze