Corte costituzionale

Sentenza n. 114/1985

Corte cost., sent. 23 aprile 1985, n. 114

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
114/1985
Data di deposito
23 aprile 1985
Data di decisione
19 aprile 1985
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Oronzo Reale
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:114

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, n.1, decreto-legge n. 568 del 18 ottobre 1983
  • legge n. 681 del 9 dicembre 1983

Parametri

  • art. 5, n.1, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 10837

La mancata impugnazione di una legge statale non preclude l'impugnabilita' di altra successiva dal contenuto analogo, per cui e' ammissibile il ricorso regionale proposto contro quest'ultima.

Massima n. 10838

La Regione Trentino-Alto Adige, a norma dell'art. 5, n. 1 dello Statuto speciale emana, nei limiti fissati dalla legge dello Stato, provvedimenti legislativi sulla materia "ordinamento dei comuni". In esplicazione di tale potesta' legislativa, ha promulgato la legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, la quale, all'art. 73, ha disposto, al pari della legge statale, che "ove non si provveda diversamente" i servizi di tesoreria sono assunti dall'esattore delle imposte. Ne e' conseguito che nella predetta Regione le tesorerie comunali sono annesse alle esattorie in virtu' della legge regionale ed i comuni, in tanto hanno potuto consentire a mantenere le loro tesorerie in gestione congiunta a quella delle esattorie, dopo la scadenza del precedente periodo di proroga, in quanto la legge regionale a cio' li autorizzava. Cosicche' non poteva lo Stato, con una disposizione non avente natura di principio, ma vincolante anche per la Regione Trentino- Alto Adige, impedire a questa di disporre legislativamente in materia (per esempio prescrivendo o consentendo ai comuni la gestione separata delle tesorerie). Pertanto, e' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 5, n. 1, dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, l'art. 1, n. 1 del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, conv. in l. 9 dicembre 1983, n. 681 (impugnato dalla Regione), nonche' (in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87) l'art. 1, lett. b, della legge 21 dicembre 1984, n. 867, nella parte in cui prorogano la gestione delle tesorerie comunali relativamente alla Regione in questione. La massima tiene conto dell'ordinanza di correzione n. 192/1985.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, del d.l. 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge 9 dicembre 1983, n. 681, nonché(in applicazione dell'art. 27 della legge 1 1 marzo 1953, n. 87) dell'art. 1, lett. c, della legge 21 dicembre 1984, n. 867, nella parte in cui prorogano la gestione delle esattorie comunali relativamente alla Regione Trentino-Alto Adige.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1985.

F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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