Corte costituzionale
Ordinanza n. 227/1984
Corte cost., ord. 25 luglio 1984, n. 227
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 227/1984
- Data di deposito
- 25 luglio 1984
- Data di decisione
- 13 luglio 1984
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1984:227
Massime
Massima n. 14799
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3, 11, 41, 76 e 77 Cost., dell'art. 76 d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, nella parte in cui sottopone ad eguale trattamento sanzionatorio sia l'ipotesi di preparazione di vino c.d. "industriale" o "artificiale" sia quella, meno grave, di aggiunta di zucchero a vino genuino allo scopo di migliorarne le qualita' organolittiche o di aumentarne la gradazione alcoolica, mentre nell'ambito del mercato intercomunitario il commercio del vino zuccherato e' consentito dai regolamenti comunitari, in quanto il giudice a quo non ha svolto la benche' minima motivazione in punto di rilevanza, limitandosi solo ad affermarla apoditticamente. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondate, perche' gia' decise, le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 76 d.P.R. 12 novembre 1965, n. 162, sia in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost.. (V., al riguardo, la S. n. 188/1982 e O. nn. 19/1983, 51/1983, 369/1983 e 149/1984).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 76 del d.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162 (norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti), sollevate dal Tribunale di Ravenna con ordinanza in data 17 novembre 1982 (R.O. 175/1983), in riferimento agli artt. 3, 11, 41, 76 e 77 della Costituzione;
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dello stesso art. 76 del d.P.R. n. 162 del 1965 sollevate dal Tribunale di Bologna con ordinanza del 16 aprile 1982 (R.O. 233/1983), in riferimento all'art. 3 Cost. e dal Tribunale di Velletri con ordinanza del 29 ottobre 1982 (R.O. 290/1983), in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 1984.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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