Corte costituzionale

Ordinanza n. 158/1984

Corte cost., ord. 7 giugno 1984, n. 158

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
158/1984
Data di deposito
7 giugno 1984
Data di decisione
5 giugno 1984
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Guglielmo Roehrssen
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:158

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, legge della Regione siciliana n. 35 del 10 agosto 1978

Parametri

  • art. 14, lett.s), regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • art. 20, regio decreto legge n. 455 del 15 maggio 1946
  • legge costituzionale n. 2 del 26 febbraio 1948

Massime

Massima n. 14859

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s), e 20 Stat. spec. reg. Sic., dell'art. 2 l. reg. Sic. 10 agosto 1978, n. 35, nella parte in cui attribuisce al sindaco, in materia di opere pubbliche dei comuni, dei loro consorzi e delle comunita' montane, la competenza ad emanare provvedimenti di occupazione d'urgenza, espropriazione e determinazione provvisoria dell'indennita' di esproprio, in quanto l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione stessa. - Con la stessa ordinanza la Corte ha dichiarato manifestamente infondata, perche' gia' decisa, la questione di legittimita' costituzionale dello stesso art. 2 l. reg. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, in riferimento agli artt. 42 e 97 Cost. (v. al riguardo sentenza n. 319/1983 e ordinanze nn. 42/1984 e 71/1984).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35 ("Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure") sollevata in riferimento agli artt. 14, lett. s), e 20 dello statuto regionale siciliano con ordinanza 20 dicembre 1982 dal TAR per la Sicilia - Sezione di Catania;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 2 della legge regionale siciliana 10 agosto 1978, n. 35, sollevata in riferimento agli artt. 97 e 42 della Costituzione con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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