Corte costituzionale
Sentenza n. 340/1983
Corte cost., sent. 15 dicembre 1983, n. 340
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 340/1983
- Data di deposito
- 15 dicembre 1983
- Data di decisione
- 14 dicembre 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:340
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 984 del 27 dicembre 1977
Parametri
- art. 8, n.21, statuto regione Trentino Alto Adige
- decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974
- art. 3, n.1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
Massime
Massima n. 9378
La funzione statale di indirizzo e coordinamento costituisce attuazione e sviluppo di un nucleo di fondamentali principi dell'ordinamento costituzionale che, valendo indistintamente per tutta la cerchia degli enti autonomi, puo` essere prevista, anche nei confronti delle regioni a statuto differenziato e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dalla legge ordinaria dello Stato, oltreche` dagli statuti speciali e dalle connesse disposizioni attuative.
Massima n. 9379
Si deve escludere che la funzione di indirizzo e coordinamento serva a introdurre nuovi limiti rispetto a quelli gia` stabiliti, nel vigente sistema costituzionale, in ordine alla sfera dell'autonomia regionale. Resta fermo pero` che tale funzione, giustificata dalla necessita` di soddisfare le istanze unitarie, deve poter operare senza che rilevi la distinzione fra regioni ordinarie o a statuto speciale e tra competenze legislative primarie o ripartite. - cfr. S.n. 150/1982
Massima n. 9380
Perche` la funzione di indirizzo e coordinamento possa spiegare effetti nei confronti delle materie assegnate alla competenza primaria delle regioni e province autonome occorre un interesse che deve nettamente configurarsi come insuscettibile di frazionamento o localizzazione territoriale. Inoltre la disciplina statale di indirizzo e coordinamento puo` realizzare una capillare e penetrante interferenza nelle materie regionali solo con il supporto di un qualche altro limite dei poteri di autonomia sancito in una fonte di rango costituzionale. Conseguentemente e` stata dichiarata la illegittimita` costituzionale della legge 27 dicembre 1977, n. 984 per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la regione Friuli- Venezia Giulia e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 ("Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, e delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e dell'utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani") per la parte in cui la disciplina in essa prevista concerne la Regione Friuli-Venezia Giulia e le Province autonome di Trento e Bolzano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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