Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1983
Corte cost., sent. 22 febbraio 1983, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1983
- Data di deposito
- 22 febbraio 1983
- Data di decisione
- 28 gennaio 1983
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Ferrari
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:31
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 4, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 90, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 27, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 15, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 84, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 91, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 107, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 8, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 10, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 2, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 29, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 3, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 36, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 92, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 103, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 32, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 13, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 94, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 39, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
- art. 1, comma 4, n. 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
Parametri
- art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, n. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 4, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 5, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 11764
Nella legge 22 dicembre 1975 n. 685 recante "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", l'omessa indicazione delle provincie di Trento e di Bolzano quali attributarie, in luogo della Regione Trentino Alto Adige, dei poteri conferiti dalla legge stessa agli organi regionali e` ingiustificata e lesiva degli artt. 8, n. 25, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige). La legge 22 dicembre 1975 n. 685 e` pertanto costituzionalmente illegittima nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e di Bolzano. - cfr. Sent. n. 190/1976.
Massima n. 11765
L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanita').
Massima n. 11766
Poiche` la legge 22 dicembre 1975 n. 685 mira a salvaguardare i valori espressi dagli artt. 31 capoverso (protezione della gioventu`, della maternita` e dell'infanzia) e 32 (tutela della salute) della Costituzione e rappresenta l'attuazione, nel nostro ordinamento, di una strategia globale concordata in sede internazionale contro l'uso non teraupetico della droga, ricorrono effettivamente - in relazione ad essa - le esigenze di carattere unitario che legittimano l'assoggettamento delle regioni e quindi delle province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, cioe` dello Stato, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale relative alle norme - in particolare gli artt, 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975 n. 685 sollevate dalle province di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 8, n. 25, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige) sul presupposto che le norme impugnate - che assoggettano le province di Trento e di Bolzano ai poteri di indirizzo e di coordinamento del Ministero della sanita` sulle attivita` di prevenzione, cura e riabilitazine degli stati di tossicodipendenza - siano lesive della potesta` legislativa esclusiva delle suddette province in materia di assistnza e beneficenza e della competenza legislativa concorrente delle province stesse in materia di igiene e sanita`).
Massima n. 11767
I poteri di autorizzazione, di controllo e di vigilanza attribuiti allo Stato dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 concernono una materia nella quale le province di Trento e di Bolzano non hanno alcun potere e pertanto non violano la sfera di autonomia delle suddette province. (Infondatezza della questione di legitimita` costituzionale degli artt. 1, quarto comma n. 1, 3, 4, 15, 27, 29, 32 e 36 della legge 22 dicembre 1975 sollevata in relazione agli artt. 8, n. 25 e 9, n. 10 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).
Massima n. 11768
La facolta` attribuita dagli artt. 103 e 107 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 al Ministero della sanita` di utilizzare direttamente, in caso di carenza degli organi regionali i fondi assegnati alle regioni per l'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione e di istituire in via provvisoria centri regionali medici e di assistenza sociale, qualora i Consigli regionali non provvedano nel termine, e` attivita` dovuta in forza degli obblighi assunti dallo Stato con la Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ratificata con la legge 5 giugno 1974 n. 412 e pertanto non puo` essere considerata lesiva degli artt. 4, n. 7 e 5, n. 2 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1. - dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ("Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano;
2. - dichinra non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 27, 29, 32, 36, 39, 84, 90, 91, 92, 94, 103 e 107 della summenzionata legge n. 685 del 1975, sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle province di Trento e Bolzano, in riferimento agli artt. 8, n. 25, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige").
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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