Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1983

Corte cost., sent. 22 febbraio 1983, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1983
Data di deposito
22 febbraio 1983
Data di decisione
28 gennaio 1983
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:31

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 4, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 90, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 27, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 15, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 84, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 91, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 107, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 8, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 10, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 2, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 29, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 3, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 36, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 92, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 103, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 32, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 13, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 94, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 39, legge n. 685 del 22 dicembre 1975
  • art. 1, comma 4, n. 1, legge n. 685 del 22 dicembre 1975

Parametri

  • art. 16, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 8, n. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 4, n. 7, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 5, n. 2, statuto regione Trentino Alto Adige

Massime

Massima n. 11764

Nella legge 22 dicembre 1975 n. 685 recante "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", l'omessa indicazione delle provincie di Trento e di Bolzano quali attributarie, in luogo della Regione Trentino Alto Adige, dei poteri conferiti dalla legge stessa agli organi regionali e` ingiustificata e lesiva degli artt. 8, n. 25, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige). La legge 22 dicembre 1975 n. 685 e` pertanto costituzionalmente illegittima nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e di Bolzano. - cfr. Sent. n. 190/1976.

Massima n. 11765

L'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza non rientra nella materia "assistenza (e beneficenza) pubblica"; ne` la competenza legislativa esclusiva attribuita alle province di Trento e di Bolzano nella suddetta materia e` illimitata perche` essa, attraverso il rinvio dell'art. 8 all'art. 4 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670, incontra precisi ed invalicabili limiti tra i quali rientra anche quello del "rispetto degli obblighi internazionali". Al rispetto degli obblighi internazionali e` altresi` vincolata la competenza legislativa concorrente delle province di Trento e di Bolzano in ordine alla materia "igiene e sanita`" attraverso il rinvio dell'art. 9 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 all'art. 5 e di questo all'art. 4 del suddetto decreto (infondatezza delle questioni di legittimita` relativa alle norme - in particolare gli artt. 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975, n. 685) che, per la prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza assoggettano le regioni e quindi le province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, sollevate sul presupposto che le disposizioni impegnate sarebbero lesive della potesta` legislativa esclusiva delle province di Trento e di Bolzano in materia di "assistenza e beneficenza pubblica" e della competenza legislativa concorrente delle suddette province in materia di "igiene e sanita').

Massima n. 11766

Poiche` la legge 22 dicembre 1975 n. 685 mira a salvaguardare i valori espressi dagli artt. 31 capoverso (protezione della gioventu`, della maternita` e dell'infanzia) e 32 (tutela della salute) della Costituzione e rappresenta l'attuazione, nel nostro ordinamento, di una strategia globale concordata in sede internazionale contro l'uso non teraupetico della droga, ricorrono effettivamente - in relazione ad essa - le esigenze di carattere unitario che legittimano l'assoggettamento delle regioni e quindi delle province di Trento e di Bolzano, alle direttive, all'indirizzo ed al coordinamento del Ministero della sanita`, cioe` dello Stato, in materia di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza. (Infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale relative alle norme - in particolare gli artt, 1 e 2 - della legge 22 dicembre 1975 n. 685 sollevate dalle province di Trento e di Bolzano in riferimento agli artt. 8, n. 25, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige) sul presupposto che le norme impugnate - che assoggettano le province di Trento e di Bolzano ai poteri di indirizzo e di coordinamento del Ministero della sanita` sulle attivita` di prevenzione, cura e riabilitazine degli stati di tossicodipendenza - siano lesive della potesta` legislativa esclusiva delle suddette province in materia di assistnza e beneficenza e della competenza legislativa concorrente delle province stesse in materia di igiene e sanita`).

Massima n. 11767

I poteri di autorizzazione, di controllo e di vigilanza attribuiti allo Stato dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 concernono una materia nella quale le province di Trento e di Bolzano non hanno alcun potere e pertanto non violano la sfera di autonomia delle suddette province. (Infondatezza della questione di legitimita` costituzionale degli artt. 1, quarto comma n. 1, 3, 4, 15, 27, 29, 32 e 36 della legge 22 dicembre 1975 sollevata in relazione agli artt. 8, n. 25 e 9, n. 10 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige).

Massima n. 11768

La facolta` attribuita dagli artt. 103 e 107 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 al Ministero della sanita` di utilizzare direttamente, in caso di carenza degli organi regionali i fondi assegnati alle regioni per l'attivita` di prevenzione, cura e riabilitazione e di istituire in via provvisoria centri regionali medici e di assistenza sociale, qualora i Consigli regionali non provvedano nel termine, e` attivita` dovuta in forza degli obblighi assunti dallo Stato con la Convenzione unica sugli stupefacenti adottata a New York il 30 marzo 1961 ratificata con la legge 5 giugno 1974 n. 412 e pertanto non puo` essere considerata lesiva degli artt. 4, n. 7 e 5, n. 2 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. - dichiara l'illegittimità costituzionale della legge 22 dicembre 1975, n. 685 ("Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza") nelle parti concernenti le attribuzioni delle regioni, in cui, relativamente all'ambito territoriale del Trentino-Alto Adige, non statuisce che dette attribuzioni spettano alle province di Trento e Bolzano;

2. - dichinra non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 10, 13, 15, 27, 29, 32, 36, 39, 84, 90, 91, 92, 94, 103 e 107 della summenzionata legge n. 685 del 1975, sollevate con i ricorsi in epigrafe dalle province di Trento e Bolzano, in riferimento agli artt. 8, n. 25, 9, n. 10, e 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 ("Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige").

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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