Corte costituzionale
Ordinanza n. 336/1983
Corte cost., ord. 28 novembre 1983, n. 336
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 336/1983
- Data di deposito
- 28 novembre 1983
- Data di decisione
- 17 novembre 1983
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:336
Massime
Massima n. 14681
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernenti rispettivamente l'imponibile e le detrazioni con riguardo all'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, sollevata sotto il profilo che il vizio delle disposizioni denunziate derivi dall'avere il legislatore assoggettato a tassazione "un utile monetariamente apparente, corrispondendo la differenza fra valore iniziale e valore finale, in tutto o in parte, alla diminuzione del valore della moneta". Successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio sono infatti intervenute una decisione in materia della Corte - che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643 del 1972, mentre ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 dello stesso decreto (nonche' dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904), nella parte in cui il regime del calcolo del valore imponibile netto determina, in relazione al periodo in cui l'incremento si e' formato, ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti passivi del tributo - e le disposizioni adottate con il d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2), applicabile anche ai rapporti precedenti e non ancora definiti, il cui art. 1 ha abrogato il censurato art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e dettato una nuova disciplina delle aliquote, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso decreto, introducendo nuovi criteri in base ai quali l'incremento tassabile va calcolato in rapporto all'arco temporale della sua maturazione, e cio' rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti, alla stregua della sopravvenuta normativa, la rilevanza della proposta questione. - S. n. 126/1979.
Massima n. 14682
E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via incidentale, anche quando nell'ordinanza di rimessione manchi l'espresso riferimento a parametri costituzionali di raffronto, allorche' sia possibile attraverso l'esame della parte motiva del provvedimento individuare la norma la cui lesione si vuole in sostanza prospettare.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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