Corte costituzionale

Ordinanza n. 336/1983

Corte cost., ord. 28 novembre 1983, n. 336

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
336/1983
Data di deposito
28 novembre 1983
Data di decisione
17 novembre 1983
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:336

Massime

Massima n. 14681

Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53, comma primo, Cost. - degli artt. 6 e 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, concernenti rispettivamente l'imponibile e le detrazioni con riguardo all'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili, sollevata sotto il profilo che il vizio delle disposizioni denunziate derivi dall'avere il legislatore assoggettato a tassazione "un utile monetariamente apparente, corrispondendo la differenza fra valore iniziale e valore finale, in tutto o in parte, alla diminuzione del valore della moneta". Successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio sono infatti intervenute una decisione in materia della Corte - che ha dichiarato non fondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 2, 4, 6, 7, 15 e 16 del d.P.R. n. 643 del 1972, mentre ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14 dello stesso decreto (nonche' dell'art. 8 della legge 16 dicembre 1977, n. 904), nella parte in cui il regime del calcolo del valore imponibile netto determina, in relazione al periodo in cui l'incremento si e' formato, ingiustificata disparita' di trattamento fra i soggetti passivi del tributo - e le disposizioni adottate con il d.l. 12 novembre 1979, n. 571 (convertito nella legge 12 gennaio 1980, n. 2), applicabile anche ai rapporti precedenti e non ancora definiti, il cui art. 1 ha abrogato il censurato art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 e dettato una nuova disciplina delle aliquote, in sostituzione dell'art. 15 dello stesso decreto, introducendo nuovi criteri in base ai quali l'incremento tassabile va calcolato in rapporto all'arco temporale della sua maturazione, e cio' rende necessaria la restituzione degli atti al giudice a quo perche' valuti, alla stregua della sopravvenuta normativa, la rilevanza della proposta questione. - S. n. 126/1979.

Massima n. 14682

E' ammissibile la questione di legittimita' costituzionale, sollevata in via incidentale, anche quando nell'ordinanza di rimessione manchi l'espresso riferimento a parametri costituzionali di raffronto, allorche' sia possibile attraverso l'esame della parte motiva del provvedimento individuare la norma la cui lesione si vuole in sostanza prospettare.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 novembre 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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