Corte costituzionale
Ordinanza n. 166/1983
Corte cost., ord. 13 giugno 1983, n. 166
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 166/1983
- Data di deposito
- 13 giugno 1983
- Data di decisione
- 2 giugno 1983
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:166
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 12785
Quando siano ignoti gli autori del reato, il giudice penale deve immediatamente emettere sentenza di non doversi procedere e non puo' quindi sollevare una questione di legittimita' costituzionale avente ad oggetto le norme incriminatrici, questione non rilevante per la definizione del caso a lui posto.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 339, primo comma, cod. penale, sollevata dal Pretore di Assisi con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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