Corte costituzionale

Ordinanza n. 121/1983

Corte cost., ord. 29 aprile 1983, n. 121

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
121/1983
Data di deposito
29 aprile 1983
Data di decisione
13 aprile 1983
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Francesco Saja
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1983:121

Norme oggetto del giudizio

  • deliberaz. commissione controllo reg. Marche n. 8069 del 26 marzo 1982

Parametri

  • art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 12773

Nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni il termine per la costituzione, di cui all'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve ritenersi perentorio.

Massima n. 12774

L'ordinanza di sospensione di cui all'art. 40 l. 11 marzo 1953 n. 87 non puo' essere emessa quando sia stato impugnato l'annullamento di un atto attributivo poiche' essa non puo' sostituirsi all'attribuzione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta l'istanza di sospensione.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI

- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze