Corte costituzionale
Ordinanza n. 121/1983
Corte cost., ord. 29 aprile 1983, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 121/1983
- Data di deposito
- 29 aprile 1983
- Data di decisione
- 13 aprile 1983
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Francesco Saja
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1983:121
Norme oggetto del giudizio
- deliberaz. commissione controllo reg. Marche n. 8069 del 26 marzo 1982
Parametri
- art. 27, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 40, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 12773
Nei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni o tra Regioni il termine per la costituzione, di cui all'art. 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, deve ritenersi perentorio.
Massima n. 12774
L'ordinanza di sospensione di cui all'art. 40 l. 11 marzo 1953 n. 87 non puo' essere emessa quando sia stato impugnato l'annullamento di un atto attributivo poiche' essa non puo' sostituirsi all'attribuzione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni pronuncia sul rito e sul merito del ricorso, rigetta l'istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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