Corte costituzionale
Ordinanza n. 246/1982
Corte cost., ord. 29 dicembre 1982, n. 246
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 246/1982
- Data di deposito
- 29 dicembre 1982
- Data di decisione
- 20 dicembre 1982
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Antonino de Stefano
- Presidente
- ELIA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1982:246
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 13 del 1° febbraio 1977
Parametri
- art. 7, statuto regione Valle d'Aosta
Massime
Massima n. 15106
Nel giudizio di legittimita' costituzionale in via principale il sopravvenire, dopo l'udienza di discussione e prima della decisione, di norme che possono essere ritenute rilevanti nella controversia, comporta la necessita' che le parti, previo rinvio della causa a nuovo ruolo, siano nuovamente sentite. (Principio affermato in seguito all'entrata in vigore, successivamente alla udienza di discussione, delle leggi 29 maggio 1982, n. 308 e 7 agosto 1982, n. 529, nel giudizio di legittimita' costituzionale del decreto legge 1 febbraio 1977, n. 13, promosso con ricorso della Regione Valle d'Aosta).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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