Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1981

Corte cost., sent. 8 giugno 1981, n. 95

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
95/1981
Data di deposito
8 giugno 1981
Data di decisione
9 aprile 1981
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:95

Norme oggetto del giudizio

  • art. 31, legge n. 468 del 5 agosto 1978
  • art. 3, legge n. 182 del 27 aprile 1978
  • art. 31, legge n. 431 del 5 agosto 1978
  • art. 36, legge n. 468 del 5 agosto 1978
  • art. 34, legge n. 468 del 5 agosto 1978
  • art. 30, legge n. 468 del 5 agosto 1978

Parametri

  • art. 20, statuto regione Sicilia
  • art. 38, statuto regione Sicilia
  • art. 19, statuto regione Sicilia
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 1, statuto regione Sicilia
  • art. 25, statuto regione Sicilia
  • art. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 4, n. 1, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 130, comma 2, Costituzione
  • art. 29, comma 2, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 60, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 58, statuto regione Friuli Venezia Giulia
  • art. 5, comma 4, legge n. 1065 del 6 dicembre 1971
  • art. 50, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 5, comma 5, legge n. 1065 del 6 dicembre 1971
  • art. 36, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 32, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 7, statuto regione Sardegna
  • art. 34, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 33, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 56, statuto regione Sardegna
  • art. 35, decreto del Presidente della Repubblica n. 250 del 19 maggio 1949
  • art. 8, statuto regione Sardegna

Massime

Massima n. 9596

L'art. 3 della legge 27 aprile 1978, n. 182 si limita a prevedere che il versamento del contributo di solidarieta` nazionale in favore delle regioni avvenga nell'anno successivo a quello al quale si riferisce e non gia` all'inizio dell'anno successivo ed in unica soluzione (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 20 e 38 dello Statuto della Regione siciliana, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 che disciplina le modalita` del versamento dei fondi statali alle regioni disponendo che lo stesso avvenga trimestralmente).

Massima n. 9597

Le entrate erariali riscosse dalla Regione Siciliana, a differenza di quelle fornite alla stessa regione dallo Stato per il contributo di cui all'art. 38 dello Statuto speciale, non provenendo sostanzialmente dal bilancio dello Stato, non sono, per loro natura, soggette al procedimento previsto dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale di tale disposizione, in riferimento agli artt. 19 e 36 dello Statuto speciale).

Massima n. 9598

L'art. 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nel consentire in via transitoria, alle Regioni di mantenere disponibilita` finanziarie presso le aziende di credito esercenti il servizio di cassa per le regioni stesse, non viola gli artt. 1, 20, 36 e 38 dello Statuto della Regione siciliana.

Massima n. 9599

La questione di merito per contrasto di interessi puo` essere promossa dal Governo nei confronti delle leggi delle regioni ad autonomia differenziata solo quando gli statuti speciali di tali regioni contengono disposizioni corrispondenti a quelli dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 34 della legge 5 agosto 1978, n. 468 - che prevede la possibilita` per il Governo di promuovere le questioni di merito per contrato di interessi nel caso in cui i bilanci regionali non si armonizzino con il bilancio pluriennale dello Stato - sollevata dalla Regione siciliana in riferimento all'art. 25 dello Statuto, in quanto lo stesso, a differenza degli statuti speciali di altre regioni non prevede il sindacato di merito da parte del Parlamento nazionale su atti legislativi della Regione).

Massima n. 9600

L'attribuzione della personalita` giuridica comporta la capacita` di essere soggetto di rapporti giuridici, ma non si riflette sulla concreta sussistenza e consistenza dei rapporti medesimi. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 30 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevata in riferimento all'art. 1 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - Statuto Friuli-Venezia Giulia -, in quanto le limitazioni imposte nella disciplina delle modalita` di versamento alle Regioni, e di deposito, dei fondi provenienti dallo Stato non ledono la personalita` giuridica della Regione).

Massima n. 9601

La riserva alla Regione Friuli-Venezia Giulia della disciplina degli uffici regionali non e` tale da escludere qualsiasi intervento dello Stato, la potesta` legislativa in materia deve essere esercitata nell'osservanza dei limiti posti alla legislazione esclusiva dallo Statuto regionale e nel rispetto dell'interesse nazionale e delle altre regioni (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in riferimento all'art. 4, n. 1, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 - St. Friuli-Venezia Giulia - in quanto le norme impugnate, pur incidendo sulla disponibilita` della competente tesoreria regionale non escludono affatto che la tesoreria medesima rimanga soggetta alla potesta` legislativa regionale).

Massima n. 9602

L'obbligo imposto ai Comuni, alle Province e alle Regioni dall'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, di trasmettere una serie di dati al Ministero del Tesoro e` finalizzato alla elaborazione, da parte di quest'ultimo, della relazione da presentare ogni anno al Parlamento sul fabbisogno dell'intero settore pubblico e non costituisce quindi un controllo di merito atipico sull'attivita` degli organi regionali. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 30 legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevata dalla Regione Friuli-venezia Giulia in riferimento agli artt. 130, secondo comma, Cost., 29, comma secondo, 58 e 60 l. cost. 31 gennaio 1963, n. 1 - St. Friuli-Venezia Giulia).

Massima n. 9603

L'ordinamento finanziario della Valle D'Aosta disciplinato ai sensi dell'art. 50 dello Statuto, con legge dello Stato da adottarsi in accordo con la Giunta regionale, prevede che - art. 5 legge 6 dicembre 1971, n. 1065 - le quote dei proventi spettanti alla Regione siano alla stessa erogate dall'intendente di finanza di Aosta mensilmente o annualmente mediante ordinativi su ordini di accreditamento emessi senza limiti di importo. Conseguentemente, l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e` costituzionalmente illegittimo in quanto, pur essendo contenuto in una legge approvata senza l'accordo della Giunta regionale, detta una disciplina degli accreditamenti alla Regione Valle D'Aosta delle somme ad essa spettanti, incompatibile con quella prevista dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1065.

Massima n. 15583

La quota delle entrate tributarie di spettanza della Regione Sardegna, alla stregua degli artt. 7 e 8 dello Statuto speciale e degli artt. da 32 a 36 delle norme di attuazione adottate con d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, deve essere direttamente versata dall'organo ricevitore alla regione medesima nello stesso termine stabilito per il versamento allo Stato. E' pertanto costituzionalmente illegittimo, per quanto concerne la Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto speciale e da 32 a 36 delle norme di attuazione di cui al predetto d.P.R., l'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, in quanto, prevedendo un procedimento di versamento difforme modifica le norme di attuazione dello Statuto senza osservare le forme previste dall'art. 56 del medesimo Statuto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i quattro ricorsi iscritti ai nn. 22 a 25 registro ricorsi 1978,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevate dalla Regione siciliana, con ricorso notificato il 19 settembre 1978 (n. 22 registro ricorsi 1978), in riferimento agli artt. 127 della Costituzione e 1, 19, 20, 25, 36 e 38 dello Statuto della Regione siciliana;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 30, 31 e 36 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sollevate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia, con ricorso notificato il 19 settembre 1978 (n. 23 registro ricorsi 1978), in riferimento agli artt. 130, secondo comma, della Costituzione e 1, 4 n. 1, 29, secondo comma, 58 e 60 dello Statuto della Regione Friuli - Venezia Giulia;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne la Regione Valle d'Aosta;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, per quanto concerne la Regione Sardegna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 aprile 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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