Corte costituzionale

Sentenza n. 183/1981

Corte cost., sent. 10 dicembre 1981, n. 183

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
183/1981
Data di deposito
10 dicembre 1981
Data di decisione
11 novembre 1981
Esito
Conflitto di attribuzione
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Relatore
Livio Paladin
Presidente
ELIA
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:183

Norme oggetto del giudizio

  • sentenza del pretore del 18 febbraio 1980

Parametri

  • art. 9, regio decreto n. 455 del 15 marzo 1946
  • art. 8, regio decreto n. 455 del 15 marzo 1946
  • art. 1, regio decreto n. 455 del 15 marzo 1946
  • art. 3, regio decreto n. 455 del 15 marzo 1946
  • art. 20, regio decreto n. 455 del 15 marzo 1946

Massime

Massima n. 9608

Il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla regione avverso un atto dello Stato per essere ammissibile deve essere notificato al Presidente del Consiglio dei Ministri, titolare della legittimazione passiva in tali giudizi.

Massima n. 9609

Anche gli atti giurisdizionali sono impugnabili con il ricorso per conflitto di attribuzione da parte delle regioni allorquando dagli stessi possa conseguire la menomazione delle competenze e dell'autonomia costituzionalmente attribuite alle regioni. E', pertanto, ammissibile il conflitto di attribuzione proposto dalla Regione siciliana avverso il provvedimento del Pretore di Augusta 18 febbraio 1980 - con il quale e` stata applicata la pena accessoria della sospensione di un assessore regionale dalle funzioni governative ed assembleari - censurando non gia` il modo in cui si e` concretamente esplicata la giurisdizione, ma deducendo che a qualsiasi giudice penale e` preclusa la possibilita` di applicare provvisoriamente pene accessorie nei riguardi di titolari dell'ufficio di assessore regionale o di deputato regionale.

Massima n. 9610

Poiche` l'interesse alla conservazione dei collegi eletti dal popolo non puo` essere sacrificato se non in considerazione di effettive necessita` di giustizia, la cui valutazione e` rimessa alle non arbitrarie valutazioni del legislatore, non spetta, in considerazione della immunita` funzionale della quale godono i deputati dell'Assemblea Regionale Siciliana, agli organi giurisdizionali dello Stato la facolta` di sospendere cautelativamente i medesimi dall'esercizio del loro ufficio, in applicazione degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p.. (Annullamento della sentenza del Pretore di Augusta 18 febbraio 1980 nella parte in cui ordina che Salvatore Placenti sia provvisoriamente privato dell'esercizio del pubblico ufficio di deputato regionale).

Massima n. 9611

L'immunita` prevista dall'art. 122 della Costituzione non si estende ai componenti della Giunta regionale. Spetta quindi agli organi giurisdizionali dello Stato la facolta` di sospendere provvisoriamente dall'esercizio del loro ufficio - in applicazione degli artt. 140 c.p. e 485 c.p.p. - gli assessori della Giunta regionale siciliana.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara che non spetta agli organi giurisdizionali dello Stato la facoltà di sospendere provvisoriamente dall'esercizio del loro ufficio - in applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen. - i deputati dell'Assemblea regionale siciliana; e, di conseguenza, annulla la sentenza pronunciata dal Pretore di Augusta, il 18 febbraio 1980, nella parte in cui ordina che Salvatore Placenti sia provvisoriamente privato dell'esercizio del pubblico ufficio di deputato regionale;

2) dichiara che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato la facoltà di sospendere provvisoriamente dall'esercizio del loro ufficio - in applicazione degli artt. 140 cod. pen. e 485 cod. proc. pen. - gli assessori della Giunta regionale siciliana.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 novembre 1981.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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