Corte costituzionale

Ordinanza n. 132/1981

Corte cost., ord. 10 luglio 1981, n. 132

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
132/1981
Data di deposito
10 luglio 1981
Data di decisione
24 giugno 1981
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Giuseppe Ferrari
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1981:132

Parametri

  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 14513

Come la Corte ha piu' volte affermato, perche', il ricorso con cui viene proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia riconosciuto ammissibile, si deve solo accertare che il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare - definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali". E' pertanto ammissibile il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'ordinanza del Pretore di Menaggio con la quale si intimava all'ANAS di eseguire nel termine di 30 giorni opere e lavori di manutenzione della SS 340 e illuminazione delle gallerie nel tratto Menaggio - Dongo. Sotto il profilo soggettivo e' stata piu' volte affermata la legittimazione dei singoli organi giurisdizionali (nel caso di specie: il Pretore di Menaggio) ad essere posti in conflitti di attribuzione in quanto esplicano le loro funzioni in piena indipendenza costituzionalmente garantite. Ne' v'ha dubbio che la stessa legittimazione sussista nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri che agisce anche in conformita' a delibera del Consiglio stesso. Inoltre, anche sotto il profilo oggettivo, il conflitto va riconosciuto ammissibile, vertendo sulla pretesa violazione di un limite posto al potere giurisdizionale dall'art. 113 Cost. (divieto, tranne i casi espressamente previsti, di annullare gli atti amministrativi). - O. nn. 228, 229/1975; 49/1977; 87/1978; 123/1979; 98/1981 e S. n. 231/1975.

Massima n. 14514

Rimane impregiudicata, in caso di pronuncia di ammissibilita' del ricorso che solleva conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, la facolta' di proporre nel corso ulteriore del giudizio, anche sullo stesso punto, istanze ed eccezioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti del Pretore di Menaggio, con l'atto in epigrafe indicato.

Dispone:

a) che la Cancelleria della Corte dia comunicazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri;

b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza siano notificati al Pretore di Menaggio, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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