Corte costituzionale
Sentenza n. 31/1980
Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 31
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 31/1980
- Data di deposito
- 25 marzo 1980
- Data di decisione
- 20 marzo 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:31
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 24 maggio 1978
Parametri
- art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Massime
Massima n. 11354
L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, per disporre la cessazione delle operazioni referendarie in conseguenza dell'emanazione di una disciplina sostitutiva di quella oggetto della richiesta di referendum, deve adempiere alle indagini prescritte dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come interpretato dalla Corte costituzionale, e deve sentire, prima di decidere, i promotori. Qualora siano stati compiuti i suddetti adempimenti, l'Ufficio centrale e` investito del potere di disporre la cessazione delle operazioni referendarie, il cui esercizio non e` sindacabile nel merito della Corte. Deve conseguentemente escludersi, in presenza di ricorso per conflitto di attribuzione proposto avverso l'ordinanza di cessazione delle operazioni del Comitato promotore, che sussista la materia propria del conflitto di attribuzione. (Inammissibilita` del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 16, sulla Commissione inquirente, nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in relazione all'ordinanza 24 maggio 1978 dell'Ufficio medesimo, che ha dichiarato non avere piu` corso le operazioni di cui alla richiesta referendaria riguardante i suddetti articoli della legge n. 20 del 1962, essendo stata emandata la legge 10 maggio 1978, n. 170). - Cfr. SS.nn. 16/1978 e 68/1978, 289/1974, 251/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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