Corte costituzionale

Sentenza n. 31/1980

Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
31/1980
Data di deposito
25 marzo 1980
Data di decisione
20 marzo 1980
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:31

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 24 maggio 1978

Parametri

  • art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Massime

Massima n. 11354

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, per disporre la cessazione delle operazioni referendarie in conseguenza dell'emanazione di una disciplina sostitutiva di quella oggetto della richiesta di referendum, deve adempiere alle indagini prescritte dall'art. 39 della legge 25 maggio 1970, n. 352, come interpretato dalla Corte costituzionale, e deve sentire, prima di decidere, i promotori. Qualora siano stati compiuti i suddetti adempimenti, l'Ufficio centrale e` investito del potere di disporre la cessazione delle operazioni referendarie, il cui esercizio non e` sindacabile nel merito della Corte. Deve conseguentemente escludersi, in presenza di ricorso per conflitto di attribuzione proposto avverso l'ordinanza di cessazione delle operazioni del Comitato promotore, che sussista la materia propria del conflitto di attribuzione. (Inammissibilita` del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo della legge 25 gennaio 1962, n. 20, artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 e 16, sulla Commissione inquirente, nei confronti dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, in relazione all'ordinanza 24 maggio 1978 dell'Ufficio medesimo, che ha dichiarato non avere piu` corso le operazioni di cui alla richiesta referendaria riguardante i suddetti articoli della legge n. 20 del 1962, essendo stata emandata la legge 10 maggio 1978, n. 170). - Cfr. SS.nn. 16/1978 e 68/1978, 289/1974, 251/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze