Corte costituzionale

Sentenza n. 30/1980

Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 30

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
30/1980
Data di deposito
25 marzo 1980
Data di decisione
20 marzo 1980
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Antonio La Pergola
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:30

Norme oggetto del giudizio

  • ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 24 maggio 1978

Parametri

  • art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970

Massime

Massima n. 9656

Non spetta alla Corte giudicare nel merito le decisioni riservate all'Ufficio centrale, ex art. 39 legge n. 352 del 1970, in quanto quest'ultimo e` organo di natura giurisdizionale competente in via esclusiva e definitiva. La Corte ha gia` precedentemente enunciato i criteri ermeneutici dell'art. 39 n. 352 del 1970 (Sent. n. 68 del 1978) affermando che la cessazione delle operazioni referendarie, oltre che nell'abrogazione pura e semplice, interviene allorquando la disciplina sostitutiva modifichi i principi essenziali dell'atto legislativo, oppure vengono mutati i singoli precetti sottoposti a referendum, dato che, altrimenti, la consultazione dovra` svolgersi trasferendo il quesito sulle norme sostitutive. E' incontestabile, nella fattispecie in esame, l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 39 legge n. 352 del 1970, poiche` oltre che alle indagini interpretative, l'Ufficio ha proceduto a sentire anche i promotori del referendum. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 546, 547, 548, 549 comma secondo, 550, 551, 552, 554 e 555 c.p., nei confronti dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione a seguito dell'ordinanza 24 maggio 1978 - la quale ha disposto la cessazione delle operazioni referendarie per sopravvenienza della legge n. 194 del 1978, sull'interruzione volontaria della gravidanza).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

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