Corte costituzionale
Sentenza n. 30/1980
Corte cost., sent. 25 marzo 1980, n. 30
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 30/1980
- Data di deposito
- 25 marzo 1980
- Data di decisione
- 20 marzo 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:30
Norme oggetto del giudizio
- ordinanza ufficio per il referendum - Corte cassaz del 24 maggio 1978
Parametri
- art. 39, legge n. 352 del 25 maggio 1970
Massime
Massima n. 9656
Non spetta alla Corte giudicare nel merito le decisioni riservate all'Ufficio centrale, ex art. 39 legge n. 352 del 1970, in quanto quest'ultimo e` organo di natura giurisdizionale competente in via esclusiva e definitiva. La Corte ha gia` precedentemente enunciato i criteri ermeneutici dell'art. 39 n. 352 del 1970 (Sent. n. 68 del 1978) affermando che la cessazione delle operazioni referendarie, oltre che nell'abrogazione pura e semplice, interviene allorquando la disciplina sostitutiva modifichi i principi essenziali dell'atto legislativo, oppure vengono mutati i singoli precetti sottoposti a referendum, dato che, altrimenti, la consultazione dovra` svolgersi trasferendo il quesito sulle norme sostitutive. E' incontestabile, nella fattispecie in esame, l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 39 legge n. 352 del 1970, poiche` oltre che alle indagini interpretative, l'Ufficio ha proceduto a sentire anche i promotori del referendum. (Inammissibilita' del ricorso per conflitto di attribuzione proposto dal Comitato promotore del referendum abrogativo degli artt. 546, 547, 548, 549 comma secondo, 550, 551, 552, 554 e 555 c.p., nei confronti dell'Ufficio centrale presso la Corte di Cassazione a seguito dell'ordinanza 24 maggio 1978 - la quale ha disposto la cessazione delle operazioni referendarie per sopravvenienza della legge n. 194 del 1978, sull'interruzione volontaria della gravidanza).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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