Corte costituzionale

Sentenza n. 191/1980

Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 191

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
191/1980
Data di deposito
22 dicembre 1980
Data di decisione
16 dicembre 1980
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Livio Paladin
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:191

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
  • legge n. 33 del 29 febbraio 1980

Parametri

  • art. 32, ultimo co., legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 31, ultimo co., legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 9355

Il termine di dieci giorni previsto per il deposito del ricorso nei giudizi in via principale (promossi dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome) ha carattere perentorio e pertanto la sua inosservanza comporta la inammissibilita` del ricorso. - cfr. SS. nn. 15/1967 e 30/1973. Ord. n. 109/1975.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibili i ricorsi con cui la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come convertito e modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GTONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.

Testo integrale

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