Corte costituzionale
Sentenza n. 191/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, decreto-legge n. 663 del 30 dicembre 1979
- legge n. 33 del 29 febbraio 1980
Parametri
- art. 32, ultimo co., legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 31, ultimo co., legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 9355
Il termine di dieci giorni previsto per il deposito del ricorso nei giudizi in via principale (promossi dallo Stato, dalle regioni o dalle province autonome) ha carattere perentorio e pertanto la sua inosservanza comporta la inammissibilita` del ricorso. - cfr. SS. nn. 15/1967 e 30/1973. Ord. n. 109/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi con cui la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, come convertito e modificato dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GTONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI.
Testo integrale
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