Corte costituzionale
Sentenza n. 180/1980
Corte cost., sent. 22 dicembre 1980, n. 180
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 180/1980
- Data di deposito
- 22 dicembre 1980
- Data di decisione
- 16 dicembre 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:180
Norme oggetto del giudizio
- legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 2, comma 2, legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 3, comma 1, legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 2, comma 1, legge n. 764 del 18 novembre 1975
- art. 3, comma 2, legge n. 764 del 18 novembre 1975
Parametri
- legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 43, statuto regione Sicilia
- art. 56, statuto regione Sicilia
Massime
Massima n. 11799
Poiche` il disposto dell'art. 32, secondo comma, dalla legge 11 marzo 1953 n. 87 va interpretato nel senso che "Il ricorso promosso avverso le leggi statali del Presidente della Giunta regionale non puo` denunciare vizi diversi da quelli prefigurati dalla delibera della Giunta regionale che autorizza il ricorso stesso, e` da considerare inammissibile la questione di legittimita` costituzionale della legge 18 novembre 1975 n. 764 in riferimento agli artt. 3, 5, 116, nonche` all'ottava disposizione transitoria della Costituzione ed agli artt. 14, lett. n), p) e q), 17 lett c) ed i), 32 e 33 dello Statuto speciale della Regione siciliana, promossa dalla Regione siciliana: nella specie, infatti, la deliberazione della Giunta regionale siciliana che ha autorizzato la proposizione del ricorso da parte del Presidente della Giunta regionale non contiene menzione alcuna dei vizi suindicati ma fa riferimento alla sola violazione dell'art. 43 dello Statuto regionale . - cfr. sent. n. 15/1957
Massima n. 11800
La procedura di trasferimento prescritta dall'art. 43 dello Statuto della Regione siciliana deve essere osservata non solo per quanto riguarda il passaggio di strutture pertinenti allo Stato in senso stretto ma anche nelle ipotesi di soppressione e regionalizzazione di enti pubblici nazionali del tipo della "Gioventu` italiana". Sono pertanto costituzionalmente illegittimi gli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, dalla legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attivita` in atto svolte dall'ente Gioventu` italiana", nonche` del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 43 dello Statuto speciale della Regione siciliana.
Massima n. 11801
Le norme relative al passaggio degli uffici e del personale devono essere emanate, in base all'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Sardenga, con decreto legislativo su proposta di un'apposita "Commissione paritetica". E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 3, primo e secondo comma, della legge 18 novembre 1975 n. 764, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna del personale dell'ente Gioventuu` italiana senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 dello Statuto speciale della Regione Sardegna.
Massima n. 11802
Sebbene l'impugnativa della Regione Sardegna avverso la legge 18 novembre 1975 n. 764 sia limitata alle norme sul trasferimento del personale e non coinvolga anche le norme sul trasferimento dei compiti e dei beni gia` spettanti alla "Gioventu` italiana", le norme stesse sono state approvate in vista di un'unica serie di operazioni di liquidazione insuscettibile di essere suddivisa in piu` segmenti con l'annullamento dei disposti relativi al trasferimento del personale ed il mantenimento in vita - per la sola Sardegna - dei disposti relativi al trasferimento delle funzioni e dei beni. A seguito della dichiarazione di illegittimita` costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma della legge n. 764 del 1975, va pertanto dichiarata - in applicazione dell'art. 27 dellla legge 11 marzo 1953 n. 87 - l'illegittimita` costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della citata legge n. 764 del 1975 nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attivita` in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventu` italiana" senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 dello Statuto speciale per la Regione Sardegna.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale della legge 18 novembre 1975, n. 764 (sulla soppressione dell'ente "Gioventù italiana"), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, nonché all'ottava disposizione transitoria della Costituzione, ed agli artt. 14, lett. n, p e q, 17 lett. c ed i, 32 e 33 del relativo Statuto speciale, promossa dalla Regione Sicilia, con il ricorso indicato in epigrafe;
2) dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, primo e secondo comma, e 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplinano il trasferimento alla Regione Sicilia dei "compiti istituzionali" e delle "attività in atto svolte dall'Ente gioventù italiana", nonché del patrimonio immobiliare e del personale dell'ente medesimo, senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 43 del relativo Statuto speciale;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna del personale dell'ente "Gioventù italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dall'art. 56 del relativo Statuto speciale;
4) dichiara - in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge n. 764 del 1975, nella parte in cui disciplina il trasferimento alla Regione Sardegna dei "compiti istituzionali", delle "attività in atto svolte" e del "patrimonio immobiliare" dell'ente "Gioventù italiana", senza prescrivere l'osservanza della procedura prevista dallo art. 56 del relativo Statuto speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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