Corte costituzionale

Sentenza n. 17/1980

Corte cost., sent. 15 febbraio 1980, n. 17

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
17/1980
Data di deposito
15 febbraio 1980
Data di decisione
12 febbraio 1980
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Virgilio Andrioli
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1980:17

Norme oggetto del giudizio

Parametri

  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1987
  • art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 11388

Il procedimento di conciliazione disciplinato dall'art. 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non e` tale da conferire ai competenti giudici singoli che ne sono investiti legittimazione a sollevare incidente di costituzionalita` delle norme disciplinatrici del tentativo medesimo. Questo, infatti, non costituisce un giudizio in quanto in esso il giudice che pur lo effettua non adotta alcun provvedimento, ma si limita ad esercitare attivita` mediatrice tra le parti e, in caso di fallimento del tentativo, non puo` affrontare l'esame del merito del quale non e` investito. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. - degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui dispongono che la domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'accertamento e all'adeguamento del canone locatizio non puo` essere proposta - pena l'improcedibilita` rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - se non e` preceduta dalla domanda di conciliazione). - V. sent. n. 24 del 1958.

Massima n. 11389

La carenza di legittimazione del giudice investito del tentativo di conciliazione di cui all'art. 44 L. n. 392 del 1978 a sollevare incidenti di costituzionalita' delle norme disciplinatrici del tentativo medesimo non sottrae in assoluto tali norme al sindacato di legittimita' costituzionale che potra' essere richiesto, se del caso, dal giudice adito nel merito, trattandosi di presupposto di procedibilita' dell'azione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità degli articoli 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., dal Conciliatore di Caltanissetta con le sette ordinanze menzionate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze