Corte costituzionale
Sentenza n. 17/1980
Corte cost., sent. 15 febbraio 1980, n. 17
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 17/1980
- Data di deposito
- 15 febbraio 1980
- Data di decisione
- 12 febbraio 1980
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Virgilio Andrioli
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:17
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1987
- art. 23, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 11388
Il procedimento di conciliazione disciplinato dall'art. 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392 non e` tale da conferire ai competenti giudici singoli che ne sono investiti legittimazione a sollevare incidente di costituzionalita` delle norme disciplinatrici del tentativo medesimo. Questo, infatti, non costituisce un giudizio in quanto in esso il giudice che pur lo effettua non adotta alcun provvedimento, ma si limita ad esercitare attivita` mediatrice tra le parti e, in caso di fallimento del tentativo, non puo` affrontare l'esame del merito del quale non e` investito. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost. - degli artt. 43 e 44 della legge 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui dispongono che la domanda concernente controversie relative alla determinazione, all'accertamento e all'adeguamento del canone locatizio non puo` essere proposta - pena l'improcedibilita` rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento - se non e` preceduta dalla domanda di conciliazione). - V. sent. n. 24 del 1958.
Massima n. 11389
La carenza di legittimazione del giudice investito del tentativo di conciliazione di cui all'art. 44 L. n. 392 del 1978 a sollevare incidenti di costituzionalita' delle norme disciplinatrici del tentativo medesimo non sottrae in assoluto tali norme al sindacato di legittimita' costituzionale che potra' essere richiesto, se del caso, dal giudice adito nel merito, trattandosi di presupposto di procedibilita' dell'azione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità degli articoli 43 e 44 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., dal Conciliatore di Caltanissetta con le sette ordinanze menzionate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 febbraio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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