Corte costituzionale
Ordinanza n. 150/1980
Corte cost., ord. 12 novembre 1980, n. 150
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 150/1980
- Data di deposito
- 12 novembre 1980
- Data di decisione
- 6 novembre 1980
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1980:150
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 14494
Come la Corte ha piu' volte affermato, perche' il ricorso con cui viene proposto un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sia riconosciuto ammissibile, si deve solo accertare che il conflitto sorga "tra organi competenti a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzione determinata per i vari poteri da norme costituzionali". Va percio' dichiarato ammissibile il conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica e dai Presidente delle due Camere nei confronti del decreto emesso dalla Corte dei conti, I sezione giurisdizionale, di prescrizione di un termine per la presentazione dei conti relativi alla gestione degli anni dal 1969 al 1977. Riguardo ai requisiti soggettivi della ammissibilita', va infatti riconosciuta legittimazione attiva ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sebbene entrambe facciano parte del medesimo potere, in quanto sono competenti ad esprimerne "la volonta'", con particolare riguardo ai casi, come quello in esame, che vedano le assemblee, in posizione di indipendenza l'una dell'altra, rivendicare la propria autonomia contabile. Parimenti deve considerarsi legittimato il Presidente della Repubblica in quanto, nel caso, titolare di attribuzioni non riconducibili alla sfera di competenza dei tre tradizionali poteri dello Stato. Allo stesso modo, la legittimazione passiva della Corte dei conti, I sezione giurisdizionale, non e' dubbia perche' i singoli organi giurisdizionali nell'esercizio delle loro funzioni, possono essere parti nei conflitti di attribuzione. Quanto al profilo oggettivo, nulla osta all'ammissibilita' del conflitto, giacche' esso verte sulla contestata interpretazione della Corte dei conti in materia di norme relativa alla giurisdizione contabile e sulla conseguente lesione dell'indipendenza dell'autonomia degli organi ricorrenti. - O. n. 228 e 229/75.
Massima n. 14495
In un giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso con ricorso del Presidente della Repubblica, e' inammissibile la partecipazione del Segretario generale alla Presidenza, in quanto trattasi di funzionario, nominato e revocato con decreto del Presidente, al quale, pertanto, non compete di dichiarare definitivamente, ne' concorrere a manifestare, la volonta' del potere di appartenenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riservato ogni definitivo giudizio sull'ammissibilità e sul merito dei ricorsi;
dichiara ammissibili, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, i ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Senato della Repubblica, nei confronti della Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, con gli atti indicati in epigrafe;
dichiara inammissibile la partecipazione del Segretario generale della Presidenza al giudizio promosso dal Presidente della Repubblica.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica ed al Presidente del Senato della Repubblica;
b) che a cura dei ricorrenti i rispettivi ricorsi e la presente ordinanza siano notificati alla Sezione prima giurisdizionale della Corte dei conti, entro sessanta giorni dalla comunicazione stessa.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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