Corte costituzionale
Sentenza n. 102/1979
Corte cost., sent. 1° agosto 1979, n. 102
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 102/1979
- Data di deposito
- 1° agosto 1979
- Data di decisione
- 12 luglio 1979
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Edoardo Volterra
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:102
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 2, lett.c, legge n. 558 del 28 luglio 1971
- art. 2, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 7 ottobre 1974
Parametri
- art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 9, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
- art. 41, Costituzione
Massime
Massima n. 9592
Poiche` "i principi stabiliti dalle leggi dello Stato", idonei a limitare la competenza legislativa concorrente delle regioni e delle province autonome, non sono tutte le regole poste dalle leggi dello Stato, dovendosi da tali leggi determinare la ratio ispiratrice dalla quale le regioni o le province non possono discostarsi nel soddisfare le condizioni particolari del proprio territorio, deve escludersi che la prescrizione della chiusura infrasettimanale obbligatoria per mezza giornata degli esercizi di vendita, contenuta nella legge 28 luglio 1971, n. 558, costituisca un principio idoneo a limitare la competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge provinciale di Trento 7 ottobre 1974, n. 27 che non irragionevolmente dispone, per il territorio provinciale, la chiusura infrasettimanale obbligatoria di due mezze giornate o di una giornata intera dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge della Provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 3, dello statuto speciale per il T.A.A. e 41 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO
ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VTTALE - Cancelliere
Testo integrale
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