Corte costituzionale

Sentenza n. 102/1979

Corte cost., sent. 1° agosto 1979, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/1979
Data di deposito
1° agosto 1979
Data di decisione
12 luglio 1979
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Edoardo Volterra
Presidente
AMADEI
ECLI
ECLI:IT:COST:1979:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 2, lett.c, legge n. 558 del 28 luglio 1971
  • art. 2, comma 2, legge della Provincia autonoma di Trento n. 27 del 7 ottobre 1974

Parametri

  • art. 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 9, n.3, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • art. 41, Costituzione

Massime

Massima n. 9592

Poiche` "i principi stabiliti dalle leggi dello Stato", idonei a limitare la competenza legislativa concorrente delle regioni e delle province autonome, non sono tutte le regole poste dalle leggi dello Stato, dovendosi da tali leggi determinare la ratio ispiratrice dalla quale le regioni o le province non possono discostarsi nel soddisfare le condizioni particolari del proprio territorio, deve escludersi che la prescrizione della chiusura infrasettimanale obbligatoria per mezza giornata degli esercizi di vendita, contenuta nella legge 28 luglio 1971, n. 558, costituisca un principio idoneo a limitare la competenza legislativa concorrente della Provincia autonoma di Trento. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge provinciale di Trento 7 ottobre 1974, n. 27 che non irragionevolmente dispone, per il territorio provinciale, la chiusura infrasettimanale obbligatoria di due mezze giornate o di una giornata intera dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, secondo comma, della legge della Provincia di Trento 7 ottobre 1974, n. 27, promossa dalle ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 5 e 9, n. 3, dello statuto speciale per il T.A.A. e 41 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale. Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO

VOLTERRA - MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO

ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VTTALE - Cancelliere

Testo integrale

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