Corte costituzionale
Ordinanza n. 22/1979
Corte cost., ord. 10 maggio 1979, n. 22
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 22/1979
- Data di deposito
- 10 maggio 1979
- Data di decisione
- 4 maggio 1979
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:22
Norme oggetto del giudizio
- art. 48, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 43, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 58, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 58, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- titolo III, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 43, comma 4, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Massime
Massima n. 14443
Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 43, primo e quarto comma, 48 e 58, primo e quarto comma, nonche' dell'intero titolo III del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - sollevate in riferimento a varie norme della Costituzione -, allegandosi la illegittimita' costituzionale della limitazione della possibilita' di conciliazione amministrativa in materia di violazioni della normativa sull'IVA, attraverso il versamento di una somma pari ad un sesto della pena pecuniaria massima, alle sole violazioni contestate in occasione di accessi, verifiche ed indagini eseguite ai sensi dell'art. 52 del detto decreto. Il sopravvenuto d.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24, ha abrogato il denunciato art. 58, quarto comma, con effetto retroattivo dalla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 633/1972, sostituendolo con un nuovo testo, totalmente diverso dal precedente, ed ha inoltre sostituito con l'art. 1 le impugnate disposizioni di cui agli artt. 43 e 48 del medesimo d.P.R. n. 633/1972, per cui si rende necessario riesaminare la rilevanza delle proposte questioni tenendo conto di tale nuova normativa. - O. n. 129/1979.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti ai giudici indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 maggio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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