Corte costituzionale
Ordinanza n. 1/1979
Corte cost., ord. 9 gennaio 1979, n. 1
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 1/1979
- Data di deposito
- 9 gennaio 1979
- Data di decisione
- 8 gennaio 1979
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Antonio La Pergola
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1979:1
Norme oggetto del giudizio
- art. 546, ed altri, codice penale
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- legge n. 194 del 22 maggio 1978
Parametri
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 15067
Secondo la propria giurisprudenza in materia, per stabilire agli effetti dell'ammissibilita' del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in via di prima deliberazione e senza contradditorio, se - come previsto dall'art. 37, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87 - esista "materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza", la Corte deve accertare unicamente la concorrenza dei requisiti di ordine soggettivo ed oggettivo prescritti dal primo comma dello stesso articolo e cioe' se il conflitto sorga fra organi competenti a dichiarare definitivamente le volonta' del potere cui appartengono e per la delimitazione della sfera di attribuzioni, determinata, per i vari poteri da norme costituzionali. Resta impregiudicata, peraltro, ove la pronuncia sia di ammissibilita', la facolta' delle parti di proporre, nel corso ulteriore del giudizio, anche su questo punto, istanze ed eccezioni.
Massima n. 15068
Riguardo ai requisiti di ammissibilita' di cui all'art. 37, quarto comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e sui quali si veda la precedente massima A, del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, sollevato, in qualita' di rappresentante dei firmatari della richiesta, dal Comitato promotore del referendum per l'abrogazione di disposizioni del codice penale in materia di aborto, in seguito all'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum, con la quale, in considerazione delle nuove norme emanate in materia con la legge 22 maggio 1978, n. 194, si dichiara che le relative operazioni non hanno piu' corso, va riconosciuto che, dal punto di vista soggettivo, la frazione del corpo elettorale, identificata in almeno cinquecentomila elettori firmatari di una richiesta di referendum abrogativo, e', in virtu' delle funzioni ad essa attribuite, assimilabile ad un potere dello Stato e come tale legittimata a sollevare il conflitto e che sussiste anche la legittimazione passiva dell'Ufficio Centrale presso la Corte di Cassazione, essendo l'organo investito in via esclusiva del potere di decidere della legittimita' delle richieste di referendum abrogativo e che, sotto il profilo oggettivo, il conflitto sollevato attiene alla sfera di applicazione dell'istituto del referendum abrogativo configurato dal testo costituzionale. Il conflitto in questione (vertente nel merito sulla pretesa disapplicazione, da parte dell'Ufficio centrale, dei principi fissati dalla Corte costituzionale circa gli effetti, nel procedimento referendario, di leggi modificative di quella di cui si e' chiesta l'abrogazione) va pertanto dichiarato ammissibile. - S. n. 69/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservato ogni definitivo giudizio circa l'ammissibilità e circa il merito del ricorso;
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 87 del 1953, il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe.
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al comitato ricorrente, nelle persone di tutti i suoi componenti come indicato in ricorso, della presente ordinanza;
b) che, a cura del comitato ricorrente il ricorso e la presente ordinanza siano notificati all'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui sopra.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 gennaio 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -
MICHELE ROSSANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROHERSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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