Corte costituzionale
Sentenza n. 70/1978
Corte cost., sent. 2 giugno 1978, n. 70
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 70/1978
- Data di deposito
- 2 giugno 1978
- Data di decisione
- 1° giugno 1978
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DEI REFERENDUM
- Relatore
- Livio Paladin
- Presidente
- AMADEI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1978:70
Massime
Massima n. 14434
Ove le modificazioni, introdotte da leggi sopravvenute alle norme gia' oggetto di richiesta referendaria, costituiscano ulteriore e puntuale applicazione dei principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente, l'estensione ad esse del quesito gia' formulato, operata dall'Ufficio centrale, non e' ostativa alla ammissibilita' del referendum. Rispondono a tali requisiti e sono percio' ammissibili, con le estensioni operate dall'Ufficio centrale, le richieste di referendum: 1) per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), come modificata nell'art. 5 dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 (disposizioni a tutela dell'ordine pubblico); 2) per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 (contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici), come modificata nell'art. 3, terzo comma, lett. b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11 (modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici). - S. nn. 16 e 68/1978.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibili, ai sensi delle indicate ordinanze dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione, le richieste di referendum:
1) per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152 ("Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico"), come modificata nell'art. 5, dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533 ("Disposizioni in materia di ordine pubblico");
2) per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195 (" Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici"), come modificata, nell'art. 3, terzo comma, lett. b, dall'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11 ("Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 195, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici").
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1978.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE.
GIOVANNI VTTALE - Cancelliere
Testo integrale
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