Corte costituzionale
Sentenza n. 90/1977
Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 90
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 90/1977
- Data di deposito
- 30 maggio 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Luigi Oggioni
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:90
Norme oggetto del giudizio
- art. 124, regio decreto n. 148 del 4 febbraio 1915
- art. 59, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
- art. 56, legge n. 62 del 10 febbraio 1953
Parametri
Massime
Massima n. 8857
L'iniziativa del Prefetto per la convocazione in via straordinaria del Consiglio comunale, prevista dall'art. 124 T.U. legge comunale e provinciale approvata con r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, confermato in vigore da successive disposizioni integrative, pur nell'attuale assetto decentrato della pubblica amministrazione e nella accresciuta dimensione delle autonomie locali, e' giustificata come strumento di intervento per la tutela di interessi pubblici, come quelli attinenti allo stimolo e all'attuazione del regolare funzionamento del Consiglio comunale, lasciando tuttavia libero l'organo collegiale locale quanto al contenuto delle deliberazioni di sua competenza. Tale iniziativa non puo' considerarsi esercizio del potere di controllo sostitutivo sugli atti dei Comuni, che, gia' attribuito al Prefetto, e' deferito (artt. 56 e 59, ult. comma, legge 10 febbraio 1953, n.62) alle Sezioni di controllo delle Regioni, perche' costituisce esercizio di un potere originariamente proprio dello stesso Prefetto, in linea concorrente con gli altri soggetti (sindaco, giunta, ecc.) cui e' demandata parallela facolta'. Va pertanto accolto il ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri per conflitto di attribuzione, tra Stato e Regione Campania, sorto a seguito delle deliberazioni nn. 200, 201 e 202 del 14 febbraio 1975 della Sezione provinciale di Salerno del Comitato regionale di controllo, con le quali era stata annullata una deliberazione del Consiglio comunale di Battipaglia in quanto convocato su istanza del Prefetto. Cfr.: sent. n. 164 del 1972.
Massima n. 8858
A parte la differenza concettuale tra controllo sugli atti e controllo sugli organi, puo' parlarsi di controllo sotitutivo solo ove si tratti di sostituzione che faccia seguito ad una situazione di inerzia concernente l'esercizio di poteri, discrezionali o vincolati, ma comunque facenti capo direttamente al soggetto sostituito. Cfr.: sent. n. 164 del 1972.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la competenza del Prefetto a promuovere la convocazione in via straordinaria del Consiglio comunale per provvedere alla elezione del Sindaco e degli Assessori.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -
GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -
LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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