Corte costituzionale
Sentenza n. 87/1977
Corte cost., sent. 30 maggio 1977, n. 87
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 87/1977
- Data di deposito
- 30 maggio 1977
- Data di decisione
- 24 maggio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Guglielmo Roehrssen
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:87
Parametri
- art. 36, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 22, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 8850
Data l'autonomia delle due fasi in cui si articola (legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37) la procedura del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato (la prima diretta alla delibazione dell'ammissibilita' in astratto del ricorso e la seconda, eventuale, destinata all'esame del merito) affinche' apra ritualmente quest'ultima e' necessario (art. 26, terzo comma, delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale) che il ricorrente notifichi il ricorso e l'ordinanza di ammissibilita' agli organi interessati, ed entro venti giorni dall'ultima notificazione depositi presso la Cancelleria della Corte il ricorso stesso con la prova delle eseguite notificazioni. L'omissione del deposito (che e' l'atto che apre la seconda fase del procedimento) entro il termine suddetto, produce la decadenza del ricorso, dovendosi ritenere applicabili in materia - per il richiamo fattone dall'art. 22 della legge n. 87 del 1953 - i principi del Regolamento di procedura dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, in connessione con l'art. 36 del t.u. delle leggi sul Consiglio stesso (r.d. 26 giugno 1924, n. 1054). (Nella specie e' stato dichiarato inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino, in seguito al rifiuto del Presidente del Consiglio dei ministri di trasmettere all'Autorita' giudiziaria, nella loro integralita', documenti ritenuti coperti da segreto politico-militare, perche' dopo che la prima fase del conflitto si era chiusa con l'ordinanza n. 49 del 1977, il ricorrente aveva omesso di provvedere in termini al prescritto deposito).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione di cui in epigrafe, sollevato dal giudice istruttore presso il tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
Testo integrale
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