Corte costituzionale
Sentenza n. 75/1977
Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 75
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 75/1977
- Data di deposito
- 12 maggio 1977
- Data di decisione
- 11 maggio 1977
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Vezio Crisafulli
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:75
Norme oggetto del giudizio
- sentenza del Consiglio di Stato del 26 aprile 1972
- decreto prefettizio del 23 novembre 1974
- sentenza del Consiglio di Stato del 27 marzo 1974
- decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 397 del 24 giugno 1975
- sentenza del Consiglio di Stato n. 613 del 4 dicembre 1974
- art. 27, comma 1, regio decreto n. 1054 del 26 giugno 1924
Parametri
- art. 39, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 8823
Nell'ipotesi che il Consiglio di Stato (ovvero un tribunale amministrativo regionale), pronunciando in sede di giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 27, n. 4, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, non abbia disposto direttamente ma demandato ad un organo amministrativo la nomina di un commissario perche' ponga in essere le attivita' necessarie allo scopo di adeguare la situazione di fatto a quella di diritto quale risultante dal giudicato, il conflitto di attribuzione tra Stato e Regione concernente la spettanza del potere di effettuare detta nomina - se debba cioe' essere, in ogni caso, il comitato regionale di controllo ovvero anche qualunque altro organo amministrativo non solo regionale che sia reputato idoneo - non puo' trarre origine dal provvedimento di nomina il quale costituisce mero atto dovuto e strettamente vincolato (salvo che quanto alla scelta della persona da nominare), ma dalla decisione del giudice amministrativo che cosi' abbia disposto, alla quale solo deve farsi risalire l'asserita invasione della sfera di competenza regionale. Pertanto, e' inammissibile - per mancata specificazione dell'atto ritenuto invasivo (ex art. 39 legge 11 marzo 1953, n. 87) e del quale la Corte, ove lo riconosca viziato da incompetenza, deve disporre l'annullamento (ex art. 38 stessa legge) - il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso, notificato il 21 gennaio 1975, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna avverso il decreto del Prefetto di Forli' del 23 novembre 1974 (di nomina di un commissario ad acta, per provvedere in luogo del Comune di Riccione su una domanda di licenza edilizia), essendo questo l'unico atto impugnato, mentre la negazione della competenza regionale e l'opposta affermazione della discrezionalita' del giudice amministrativo nella nomina del commissario si rinvengono nelle due decisioni del Consiglio di Stato del 26 aprile 1972 e del 27 marzo 1974, autonomamente impugnabili, pur avendo natura di atti giurisdizionali.
Massima n. 8824
Il conflitto di attribuzione tra Stato e Regioni puo' trarre origine anche da una atto giurisdizionale o da atti comunque inerenti all'esercizio di funzioni giurisdizionali, che si assumano invasivi di competenze costituzionalmente garantite alle Regioni. Pertanto, nell'ipotesi di provvedimento emesso in esecuzione di decisione del giudice amministrativo, non il primo, ma la seconda puo' riconoscersi idonea a determinare invasione di competenza regionale. Cfr.: sentt. n. 66 del 1964 e 289 del 1974.
Massima n. 8825
Il giudice amministrativo, nel pronunciarsi in sede di giudizio di ottemperanza ex art. 27, n. 4, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054, puo', tra l'altro, procedere direttamente o indirettamente alla nomina di un commissario ad acta per la esecuzione del giudicato, e tale attivita' che ha indubbio carattere giurisdizionale non si surroga a quella qualitativamente diversa dell'organo regionale di controllo (che viene esplicata in caso di omissione da parte degli enti locali di atti obbligatori per legge, tra i quali rientrano, senza peraltro esaurirli, quelli da adottare per conformarsi ad un giudicato), perche' posta in essere nell'esercizio di un potere proprio (del tutto diverso da quello dell'organo di controllo che, comunque, preesiste alla pronuncia emessa nel giudizio di ottemperanza ed e' da questa indipendente); ed a sua volta, la stessa attivita' del commissario, in quanto si fonda sull'ordine contenuto nella decisione del giudice amministrativo, alla quale e' legata da uno stretto nesso di strumentalita', differisce giuridicamente da quella che avrebbe dovuto essere prestata dall'amministrazione, o in ipotesi da un commissario ad acta inviato dall'organo di controllo, pur essendo in pratica la medesima. Ne consegue che nell'esercizio di detto potere al giudice amministrativo va riconosciuta una prudente discrezionalita', sia nel determinarsi per l'uno o per l'altro mezzo di esecuzione del giudicato sia nella scelta (eventuale) del commissario ovvero dell'organo al quale demandarla, che puo' anche essere l'organo di controllo della Regione, senza che cio' comporti lesione delle competenze regionali, svolgentisi su piani diversi. Pertanto, va rigettato il ricorso per conflitto di attribuzione proposto avverso il decreto del Ministero LL.PP. 24 giugno 1975, n. 397, e la decisione del Consiglio di Stato 4 dicembre 1974, n. 613, e dichiarato che spetta a quest'ultimo, e non all'organo di controllo della Regione Emilia-Romagna, il potere di prescrivere al Ministro dei lavori pubblici la nomina di un commissario ad acta, da scegliere tra i funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione comunale di Riccione alla esecuzione del giudicato amministrativo (rilascio di una licenza edilizia).
Massima n. 8826
Il giudice amministrativo, adito in sede di giudizio di ottemperanza, esplica sempre attivita' di carattere giurisdizionale (come di desume dall'art. 27, comma primo, del testo unico r.d. 26 giugno 1924, n. 1054), sia che sostituisca la propria decisione all'omesso provvedimento della pubblica amministrazione, che vi era tenuta in forza del giudicato formatosi nei suoi confronti; sia che ingiunga alla amministrazione medesima di provvedere essa stessa, entro un termine all'uopo prefissatole e con le modalita' specificate in sentenza; sia infine che disponga la nomina di un commisario per l'ipotesi che il termine abbia a decorrere infruttuosamente, e in quest'ultimo caso non rileva che tale nomina sia operata dal giudice amministrativo direttamente, ovvero attraverso l'interposizione di un organo amministrativo, poiche' a costui viene semplicemente demandata la scelta della persona, e non gia' conferito il potere di agire in via sostitutiva per mezzo di un "suo" commissario, come si verifica invece quando sia l'organo di controllo, di propria iniziativa, ad inviare un commissario ad acta presso amministrazioni sottoposte alla sua vigilanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione proposto con il ricorso, notificato il 21 gennaio 1975, del Presidente della Regione Emilia- Romagna nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri avverso il decreto del Prefetto di Forlì del 23 novembre 1974;
b) dichiara che spetta al Consiglio di Stato il potere di prescrivere al Ministro dei lavori pubblici la nomina di un commissario ad acta, da scegliere tra i funzionari del Provveditorato alle opere pubbliche di Bologna, per provvedere in sostituzione dell'amministrazione comunale di Riccione alla esecuzione del giudicato.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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