Corte costituzionale

Sentenza n. 74/1977

Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
74/1977
Data di deposito
12 maggio 1977
Data di decisione
11 maggio 1977
Esito
Estinzione del processo
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Vezio Crisafulli
Presidente
ROSSI
ECLI
ECLI:IT:COST:1977:74

Norme oggetto del giudizio

  • legge n. 285 del 27 gennaio 1941
  • legge n. 1849 del 20 dicembre 1932
  • legge n. 886 del 1° giugno 1931
  • art. 22, decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974
  • legge n. 1095 del 3 giugno 1935
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974

Parametri

  • art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 51, legge costituzionale n. 1 del 10 novembre 1971
  • art. 98, decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972
  • decreto del Presidente della Repubblica n. 381 del 22 marzo 1974

Massime

Massima n. 8820

La rinuncia al ricorso, limitata ad alcune soltanto delle leggi impugnate, regolarmente accettata dal resistente, comporta l'estinzione del giudizio di legittimita' costituzionale promosso in via principale per la parte concernente dette leggi. Va pertanto dichiarato estinto il giudizio instaurato con ricorso proposto dal Presidente della Provincia di Bolzano, notificato il 19 e il 21 febbraio 1972 (e depositato il 29 successivo), relativamente alle leggi (statali) 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285, a seguito della rinuncia della Provincia medesima motivata dal soppravvenire del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381, che ha circoscritto (all'art. 22) ad alcuni comuni l'efficacia della citata normativa di cui si lamentava l'applicabilita' all'intero territorio nazionale ovvero alla maggior parte di esso, anziche' limitatamente a ristrette zone propriamente di confine, con conseguente lesione delle competenze attribuite alla Provincia dalle disposizioni statutarie e violazione del principio di tutela delle minoranze tedesca e ladina.

Massima n. 8821

Va ribadita l'ammissibilita' del ricorso proposto da una Provincia autonoma, non rivolto a respingere indebite invasioni delle sue competenze legislative nelle singole materie elencate nello Statuto, ma l'integrita' dello speciale status di autonomia alla stessa costituzionalmente garantita e del quale il principio di tutela delle minoranze linguistiche (di contenuto diverso, e piu' largo, rispetto a quello della parita' dei cittadini, a qualsiasi gruppo linguistico appartengano), e' certamente una tra le componenti essenziali. Di conseguenza, e' da considerare in limine ammissibile, sebbene proposto nei confronti di una legge anteriore alla legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, il ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 (e depositato il 29 successivo), con cui viene contestata - in riferimento all'art. 83 dello statuto, cosi' come modificato dall'art. 51 della legge cost. n. 1 del 1971, trasfuso nell'art. 98 del t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - la legittimita' costituzionale della legge 3 giugno 1935, n. 1095, che subordina ad autorizzazione prefettizia i trasferimenti di proprieta' immobiliari nelle zone militarmente importanti di detta provincia. Cfr.: sentt. nn. 13 del 1974 e 86 del 1975, nonche' ord. n. 269 del 1974.

Massima n. 8822

Il ricorso con il quale vengono proposte questioni di legittimita' costituzionale in via principale, diviene inammissibile allorche' nelle more del giudizio intervengono disposizioni legislative modificatrici di quelle contestate, che facciano venir meno l'interesse del ricorrente all'impugnazione. E' pertanto inammissibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso della Provincia autonoma di Bolzano notificato il 19 ed il 21 febbraio 1972 (e depositato il 29 successivo), relativamente alla parte concernente la legge 3 giugno 1935, n. 1095, che subordina ad autorizzazione prefettizia i trasferimenti immobiliari nelle zone militarmente importanti di detta provincia - proposto con riferimento all'art. 83 dello Statuto, cosi' come modificato dall'art. 51 della legge cost. 10 novembre 1971, n. 1, trasfuso nell'art. 98 del t.u. approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, riguardante il principio della tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina - in quanto l'art. 22 del successivo d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), ha circoscritto ad alcuni comuni soltanto della provincia l'efficacia della legge 1 giugno 1931, n. 886, e successive modificazioni, ivi comprese quelle della legge n. 1095 del 1935 che modifica la n. 886 in senso additivo.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara estinto il giudizio promosso dal Presidente della Provincia di Bolzano con il ricorso in epigrafe, per la parte concernente le leggi 1 giugno 1931, n. 886, 20 dicembre 1932, n. 1849, e 27 gennaio 1941, n. 285;

b) dichiara inammissibile il ricorso medesimo, per la parte concernente la legge 3 giugno 1935, n. 1095, per sopravvenuto difetto di interesse.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA

EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Testo integrale

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