Corte costituzionale
Sentenza n. 73/1977
Corte cost., sent. 12 maggio 1977, n. 73
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 73/1977
- Data di deposito
- 12 maggio 1977
- Data di decisione
- 11 maggio 1977
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Giulio Gionfrida
- Presidente
- ROSSI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:1977:73
Norme oggetto del giudizio
- deliberazione Corte dei conti - sez. reg. Sicilia n. 135 del 24 settembre 1974
- legge della Regione siciliana n. 7 del 23 marzo 1971
- deliberazione sezioni riunite Corte dei conti del 16 aprile 1975
- legge della Regione siciliana n. 45 del 7 dicembre 1973
Massime
Massima n. 8818
In sede di controllo sugli atti amministrativi regionali, e' precluso alla Corte dei conti per la Regione Sicilia far ricadere il proprio controllo direttamente sulla legge cui l'atto amministrativo si conformi o si riporti, invece di interpretare la stessa in funzione del controllo da svolgere su detto atto. Pertanto, nell'assoggettare a controllo la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 (contenente "Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale") - in quanto non si e' limitata ad un'opera di esegesi, preoccupandosi di accertare la volonta' del legislatore regionale di emettere una legge interpretativa e retroattiva ovvero innovativa, ma ha svolto un ragionamento in termini di "possibilita' giuridica", negando la potesta' del legislatore medesimo di incidere, con la legge in questione, sul diritto anteriormente quesito dai dipendenti della Regione all'applicazione cumulativa (per il periodo considerato) della normativa regionale e di quella statale, il che equivale a contestazione di legittimita' della legge regionale - la Corte dei conti ha esercitato un potere che non le spetta e leso le competenze costituzionalmente garantite della Regione. Vanno quindi annullate la deliberazione della Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana n. 135 del 24 settembre 1974, denegativa del visto e conseguente registrazione a vari decreti del Presidente della Giunta regionale (con i quali erano stati annulati altrettanti provvedimenti dell'amministrazione regionale per la parte in cui avevano fatto applicazione dei d.P.R. 28 dicembre 1970 n. 1077 e 1079 al personale regionale e al personale statale inquadrato nei ruoli regionali), e la deliberazione confermativa n. 1/75 del 16 aprile 1975 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana. Cfr.: sent. n. 162 del 1976.
Massima n. 8819
Se e' innegabile che nello svolgimento della funzine di controllo sugli atti amministrativi regionali la Corte dei conti puo' interpretare la normativa regionale, cui l'atto stesso si conformi o riporti, senza che, per tale solo fatto, l'eventuale errore del processo ermeneutico si converta in violazione della sfera di attribuzioni costituzionalmente garantite delle regioni, e' pero' da escludere che possa essere assunto ad oggetto diretto del controllo la stessa legge regionale, derivando, poi, da tale sindacato sulla norma le conseguenze in ordine alla validita' degli atti applicativi.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che non spettava alla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana assoggettare al proprio controllo la legge regionale 7 dicembre 1973, n. 45 ("Norme interpretative della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7 sull'ordinamento degli uffici e del personale dell'amministrazione regionale"); e, pertanto, annulla la deliberazione della detta Sezione di controllo n. 135 del 24 settembre 1974 e di conseguenza la deliberazione confermativa n. 1/75 del 16 aprile 1975 delle Sezioni riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1977.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
Testo integrale
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